Giurisprudenza e Prassi

CONDANNE PENALI PERSONALI DI UN DIPENDENTE - NON RILEVANO AI FINI DELL'AFFIDABILITA' DELL'IMPRESA (80.5)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Considerato che, con il 4º motivo, la ricorrente principale deduce la illegittima ammissione alla gara della aggiudicataria 5ª classificata, la ditta M s.r.l., che avrebbe omesso di dichiarare una vicenda rilevante ai sensi del comma 3 e della lettera c), comma 5, dell’art. 80 del codice appalti; infatti, nel 2017, quindi nel triennio antecedente alla gara, un geometra della ditta sarebbe stato destinatario della misura cautelare della detenzione in carcere per ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata a corruzione, peculato e falso nell’ambito dei pubblici appalti; la ditta non avrebbe neppure dichiarato le eventuali misure di “self cleaning”;

Ritenuto infondato anche il 4º motivo, per le seguenti ragioni:

L’articolo 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici prevede le tassative cause di esclusione di un’impresa in forma societaria per vicende penali a carico di soggetti determinati che rivestono cariche amministrative, di rappresentanza, di direzione tecnica o che dispongono di poteri di controllo;

Nel caso concreto, il dipendente destinatario della misura cautelare non risulta, pacificamente, titolare di alcuna delle predette cariche, per cui le vicende penali che lo hanno interessato non possono essere rilevanti nei confronti della società;

Nello stesso senso, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 80, le vicende penali di un mero dipendente della ditta non sono significative al fine della valutazione dell’affidabilità dell’impresa e non devono essere oggetto di dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, per cui non sussiste la omessa dichiarazione censurata dalla ricorrente principale;

Considerato che, con il 5º motivo, la ricorrente principale ripropone la suddetta causa di esclusione, più specificamente sotto il profilo della violazione del comma 5 dell’articolo 80, lettere c), c) bis, c) ter, sostenendo che la gravità dei fatti addebitati al dipendente sarebbe indicativa di gravi illeciti professionali nonché di tentativi di influenzare le decisioni delle stazioni appaltanti;

Ritenuto infondato anche il 5º motivo, per le stesse ragioni già esposte, trattandosi di fatti addebitati ad un dipendente non rientrante tra quelli presi in considerazione dalla legge al fine di valutare l’integrità ed affidabilità dell’impresa.


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
TITOLARE: La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;