Giurisprudenza e Prassi

SOSTENIBILITA' ECONOMICA - ANOMALIA DELL'OFFERTA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2024

Secondo questo collegio, va ora osservato, in punto di diritto, che la stazione appaltante, nella valutazione di sostenibilità dell’offerta, deve in primo luogo verificare che questa non comporti una perdita per il contraente posto che, diversamente, si consentirebbe la presentazione di offerte predatorie confidando nella solidità finanziaria del gruppo o della società offerente, con conseguente rischio di marginalizzazione degli operatori economici più deboli e violazione del principio di concorrenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652; T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 6 agosto 2020, n. 154; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 6 febbraio 2020, n. 257).

Si deve pertanto ritenere in tale quadro che, come sostenuto dalle ricorrenti, il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata sia stato condotto in maniera non corretta, non avendo la stazione appaltante effettuato tutti gli approfondimenti necessari per accertare l’effettiva sostenibilità economica di tale offerta.

Le censure in esame sono quindi fondate.

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...