Giurisprudenza e Prassi

CONCORDATO PREVENTIVO - PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - SI APPLICA AI TRIBUTI LOCALI

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2021

L’art. 182 bis possa trovare applicazione ai crediti, non solo tributari, di spettanza degli enti locali, qualora non possano essere oggetto di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182 ter.

Il dato letterale della norma individua i crediti che possono essere oggetto di transazione fiscale: l’istituto può trovare applicazione per i tributi amministrati dalle agenzie fiscali (ad eccezione di quelli costituenti risorse proprie dell’Unione Europea), nonché per i contributi amministrati dagli enti di previdenza e assistenza obbligatori. Ne rimangono esclusi, per espressa previsione di legge, l’IVA e i crediti fiscali derivanti da ritenute alla fonte operate e non versate, per i quali, tuttavia, può essere richiesta la dilazione nel pagamento e la falcidia di sanzioni e interessi.

La norma non prevede espressamente, invece, la transazione per i tributi dovuti agli enti locali, che sovente costituiscono una parte ingente del debito 6 fiscale del contribuente. Difatti, l’art. 182 ter prevede quale criterio per individuare i tributi che possono essere oggetto di transazione fiscale, il soggetto che gestisce il tributo indipendentemente dalla natura o dalla tipologia del credito o della spettanza del gettito: possano essere inseriti nella proposta di transazione soltanto i tributi che sono gestiti dalle Agenzie fiscali o dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Pertanto, nella transazione possono essere ricompresi:

- i tributi erariali, in quanto certamente amministrati dalle Agenzie fiscali;

- i tributi che, se pur di spettanza di altri enti, vedono le competenze gestionali demandate, ex lege, all’Agenzia delle Entrate (tasse automobilistiche, addizionali regionali e comunali).

Per quanto riguarda i tributi locali, si ritiene che possano entrare nel campo di applicazione dell’art. 182 ter quelli attribuiti alla gestione delle Agenzie fiscali da una convenzione tra l’ente locale e l’Agenzia stessa.

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