Giurisprudenza e Prassi

LE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI E LE CONVENZIONI ACCESSORIE A CONTENUTO PATRIMONIALE NON SONO SUSCETTIBILI DI RINNOVO TACITO O AUTOMATICO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Il rinnovo delle concessioni di beni pubblici e delle convenzioni per l'affrancazione del canone deve necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam e scaturire da un provvedimento espresso, risultando precluso il rinnovo per facta concludentia o tramite silenzio-assenso.

"In proposito, è possibile richiamare quanto già statuito, in relazione a una vicenda analoga, dal Consiglio di Stato, che nella decisione n. 1692 del 26 febbraio 2025 ha rilevato come «[i]l rinnovo delle concessioni di beni pubblici – ove non diversamente ed espressamente stabilito – non può essere tacito, per l’impossibilità di desumere la volontà della P.A. per implicito e, quindi, al di fuori del procedimento prescritto dalla legge per la sua formazione e senza le forme all’uopo previste. Il divieto deriva dall’applicazione della regola, di matrice comunitaria, per cui i beni pubblici contendibili non devono poter essere sottratti per un tempo eccessivo al mercato e, quindi, alla possibilità degli operatori economici di ottenerne l’affidamento. La proroga ed il rinnovo dei contratti pubblici si traducono essenzialmente in un affidamento senza gara, con la conseguente violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e di parità di trattamento (obbligo di assicurare una posizione di equidistanza della pubblica amministrazione nei confronti dei diversi operatori economici che partecipano alla procedura di evidenza pubblica, evitando così il consolidamento di posizioni di forza di determinati imprese nei rapporti con la P.A.)»."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)