CONCESSIONI – BUSINESS PLAN - NECESSARIA APPROFONDITA VERIFICA
Gli apprezzamenti tecnici compiuti dalle commissioni giudicatrici non si sottraggano al controllo di legittimità e ragionevolezza, salvo che per il ristretto nucleo delle opzioni valutative parimenti opinabili.
E’ pur vero, tuttavia, che per comprendere se vi sia e quale sia il range dell’opinabilità tecnica occorre un approfondimento dei fatti, se del caso condotto con l’ausilio di un consulente ove tali fatti siano connotati da un elevato tasso di tecnicalità. Partendo da tale considerazione il Collegio ha quindi deciso di assumere, accogliendo le richieste delle appellanti, una consulenza tecnica avente ad oggetto le due questioni che hanno indotto il giudice di prime cure a ritenere illegittimo l’operato dell’amministrazione in sede di accertamento della “non” anomalia dell’offerta presentata da IOG: 1) l’attendibilità del valore della produzione complessiva per i pazienti fuori regione ipotizzata dal Galeazzi (20,9% e non 25% come erroneamente indicato in prime cure) rispetto al valore della produzione per cittadini liguri; 2) l’attendibilità dell’ipotesi dei proventi da attività solvente ipotizzati dal Galeazzi (previsti in complessivi € 23.731.000 per i 7 anni di durata della concessione).
Nel caso in esame, il Collegio non nega che la tesi abbia qualche elemento di fondamento. Tuttavia essa si scontra con un dato lasciato sullo sfondo dall’impostazione difensiva, tutt’altro che irrilevante ad avviso del Collegio per la composizione della controversia: l’inserimento del contratto di concessione in una fattispecie di evidenza pubblica in cui le parti offrono servizi e impegni, e sulla base di questi sono comparativamente vagliati dalla commissione aggiudicatrice. La verifica di non anomalia non ha infatti avuto a oggetto la ponderazione del rischio del concessionario connesso alla dinamica della domanda nel tempo, quanto, piuttosto, la verosimiglianza e sostenibilità degli impegni che l’offerente ha dichiarato di voler assumere nei confronti dell’amministrazione e per il quale è stato preferito al controinteressato.
Ciò che è venuto in rilievo, in altri termini, è la ragionevolezza delle assunzioni del business plan circa l’entità della domanda aggiunta generata dalla nuova iniziativa del concessionario. Trattasi di una valutazione necessaria e non ultronea. Se mancasse una verifica siffatta, e lo scenario della domanda fosse considerato una variabile irrilevante per il sol fatto di ricadere nella sfera del concessionario, si legittimerebbero offerte del tutto scollate dai principi della sana gestione, foriere di inadempimenti e disservizi, ineluttabilmente collegati all’esigenza del concessionario di recuperare margini operativi non fisiologicamente connessi all’intrapresa nella sua primigenia descrizione cartolare e contrattuale.
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