Giurisprudenza e Prassi

PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - NON LEGITTIMA

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2022

L'Adunanza Plenaria è giunta a tale conclusione in base alle considerazioni di seguito sintetizzate:

a) il patrimonio costiero nazionale esercita un'eccezionale capacità attrattiva e costituisce per certo oggetto di interesse transfrontaliero, esercitando una indiscutibile capacità attrattiva verso le imprese di altri Stati membri per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione turistica. Conseguentemente, pensare che questo settore, così nevralgico per l'economia del Paese, possa essere tenuto al riparo dalle regole della concorrenza e dell'evidenza pubblica, sottraendo al mercato e alla libera competizione economica risorse naturali in grado di occasionare profitti ragguardevoli in capo ai singoli operatori economici, rappresenta una posizione insostenibile, non solo sul piano costituzionale nazionale (dove pure è chiara la violazione dei principi di libera iniziativa economica e di ragionevolezza derivanti da una proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali), ma, soprattutto e ancor prima, rispetto ai principi europei a tutela della concorrenza e della libera circolazione. Non essendovi alcun dubbio sul fatto che le spiagge italiane (così come le aree fluviali e lacuali) presentano tutte e nel loro insieme un interesse transfrontaliero certo, la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica e generalizzata si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE in quanto suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno (cfr. par. 16); si presentano pienamente condivisibili le osservazioni del Tribunale del Riesame laddove, in riferimento al pronunciamento dell'Adunanza Plenaria, ha affermato che esso "non legittima alcuna proroga generalizzata delle concessioni ma anzi riafferma l'illegittimità delle leggi nazionali di proroga delle concessioni (peraltro non applicabili al caso di specie per espressa statuizione della Corte di Cassazione intervenuta nel presente procedimento) per contrasto con i principi di rango costituzionale espressi sia dalla direttiva Bolkestein del 2006 ritenuta dal Cd5 direttamente esecutiva, sia dalla sentenza CGUE 14/7/2016 che ha stabilito l'illegittimità delle proroghe disposte proprio dalla Regione Liguria per contrasto con la normativa sovranazionale" (pag. 3); ed ancora, sempre riferendosi alla decisione del supremo giudice amministrativo, afferma che essa si limita "a modulare nel tempo l'obbligo di bandire le gare ad evidenza pubblica stabilito in sentenza per evitarne un impatto immediato il che non significa certamente rendere legittima una condotta di perdurante occupazione sine titulo come nella fattispecie" (pag. 4).


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