Giurisprudenza e Prassi

LE PROROGHE AUTOMATICHE ED EX LEGE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME VIOLANO LE NORME EURO-UNITARIE SULLA CONCORRENZA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2026

È illegittimo il provvedimento amministrativo che dispone la "reviviscenza" di una concessione demaniale marittima per l'ormeggio nautico le cui scadenze poggino su proroghe legislative generalizzate. I punti di ormeggio nautico non beneficiano della deroga prevista per i "servizi portuali" e ricadono in pieno nel divieto di rinnovi automatici imposto dal diritto unionale, con il conseguente onere di disapplicazione della norma interna difforme.

"Il Collegio, in continuità con quanto già statuito con precedenti arresti della Sezione (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 19 gennaio 2026, n. 142; A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 19 gennaio 2026, n. 143; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 2 aprile 2024, n. 1256), rileva, al riguardo, quanto segue.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 17 e 18 del 9.11.2021, dopo aver ricordato che, in ossequio alla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 14.07.2016 (Promoimpresa), "le concessioni di beni demaniali per finalità turistico - ricreative rappresentano autorizzazioni di servizi ai sensi dell'art. 12 della direttiva c.d. servizi, come tali sottoposte all'obbligo di gara" (Ad. Pl. n. 17 del 2021, punto 24), è pervenuta alla conclusione che:

- le disposizioni legislative recanti proroghe automatiche delle concessioni demaniali sono incompatibili con il diritto europeo, per contrasto sia con gli artt. 49 e 56 del T.F.U.E., sia con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE;

- dall'accertato contrasto tra le norme interne recenti proroghe ex lege delle concessioni demaniali ed il diritto europeo discende l'obbligo, sia per il giudice nazionale, sia per gli organi amministrativi, di disapplicare le prime in favore delle disposizioni sovranazionali (e segnatamente dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE), senza che sia all'uopo necessario, come chiarito dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, sollevare una questione di legittimità costituzionale;

- pertanto, quando la proroga “è direttamente disposta per legge ma la relativa norma che la prevede non poteva e non può essere applicata perché in contrasto con il diritto dell'Unione, ne discende, allora, che l'effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto”;

- “Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.”.

I suddetti principi affermati dal Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva, la quale ha affermato che gli atti di proroga delle concessioni demaniali eventualmente adottati da un'amministrazione in violazione del diritto eurounitario, segnatamente in contrasto con l'art. 49 T.F.U.E. e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, non producono alcun effetto giuridico e debbono ritenersi tamquam non essent, specificando, in particolare, che sulla base di quanto affermato dall'Adunanza Plenaria anche la successiva nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. in L. 24.2.2023, n. 14 (c.d. Decreto Milleproroghe 2023), che ha previsto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere sino al 31.12.2024, si ponesse in frontale contrasto con il sopra richiamato art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, dovendo essere, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1.03.2023, n. 2192; Cons. Stato, sez. VI, 28.08.2023, n. 7992).

[...]

L’art. 12 della direttiva 2006/123, infatti, laddove impone una procedura di gara trasparente ed imparziale per il rilascio di concessioni in caso di scarsità delle risorse naturali, costituisce una norma volta a disciplinare il mercato interno in termini generali, applicandosi quindi a tutti i settori salvo quelli esclusi dall’ambito di applicabilità della medesima direttiva.

É in tale prospettiva, come ha già osservato il Consiglio di Stato con l’Adunanza Plenaria n. 17 del 2021, che deve essere letta la disposizione di cui all’art. 2 comma 2 della direttiva 2006/123, dove si stabilisce che la direttiva non si applica ai “servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali”, con la conseguente necessità, in sede di applicazione pratica della norma, di enucleare specificamente la nozione di “servizi portuali”, anche con riferimento al (diverso) concetto di porto (turistico) e all’oggetto della concessione demaniale.

Nella nozione di “servizi portuali” non rientrano i “porti turistici” e le concessioni di specchi d’acqua rilasciate per l’installazione di pontili per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto.

In base all’articolo 16 della L. n. 84 del 1994 n. 84, invero, i servizi portuali sono quelli riferiti alle operazioni dirette al “carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali”.

Ne consegue, in definitiva, che anche le concessioni demaniali aventi ad oggetto punti di ormeggio risultino “attratte” all’interno del perimetro del divieto di proroghe disposte per via normativa, le quali devono essere disapplicate al fine di dare preminenza alla normativa europea vigente in materia."

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CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...
CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)