ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SU CONCESSIONI DEMANIALI PER MANCATA APPROVAZIONE PAD (2)
«[..] in base al consolidato orientamento della giurisprudenza la mancata approvazione del PCC (piano comunale delle coste) [assimilabile, nella Regione Campania, al PAD richiesto dal PUAD] non preclude di per sé il rilascio delle concessioni e la sua assenza non può, pertanto, giustificare la sospensione generalizzata delle procedure, potendo l’individuazione dei lotti da porre a base di gara avvenire sulla scorta del PRG (ove questo contenga prescrizioni sufficientemente dettagliate), salve le ipotesi residuali di palesi lacune non colmabili attraverso il ricorso alla lettura e all’interpretazione del piano regionale (cfr. Consiglio di Stato, VII, 7 febbraio 2025, n. 971 che richiama Cons. Stato, n.4788 del 23 settembre 2014)».
Nello stesso senso, il Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 6699 del 7 luglio 2023 ha stigmatizzato quella interpretazione giurisprudenziale secondo cui «nelle more dell’approvazione del PUA [Piano di utilizzo degli arenili] comunale, laddove le preesistenti concessioni demaniali marittime siano scadute, l’amministrazione comunale non potrebbe procedere all’assegnazione, sia pur transitoria e con procedura di evidenza pubblica, delle stesse, con l’alternativa che sarebbe o precluso lo sfruttamento transitorio del bene demaniale o prorogata … sebbene già scaduta. In altri termini la mancata adozione dei PUA comunali determinerebbe un “…congelamento sine die dell’azione amministrativa in tema di concessioni per l’uso turistico degli arenili…” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 8 luglio 2019, n. 4753)» (cfr., in senso adesivo, TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 ottobre 2024, n. 17933; 23 aprile 2025, n. 7917).
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