Giurisprudenza e Prassi

DINIEGO CONCESSIONE DEMANIALE: LEGITTIMO IN CASO DI SOPRAVVENUTA CARENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO (2)

TAR VENETO SENTENZA 2025

In base all’art. 36, comma 1, cod. nav., “L’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”.

In relazione a tale disposizione la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36, Cod. nav., costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'amministrazione in tutte le ipotesi in cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza. In sostanza, in sede di valutazione dell'interesse demaniale, cioè dell'interesse pubblico che il bene non sia sottratto al suo normale uso generale (pubblico ex art. 36 cod. nav.), ‘l'amministrazione può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull'uso individuale a base della richiesta di concessione’; questa, proprio in quanto viene considerata eccezionale, ‘deve essere del tutto compatibile con l'intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui ricade l'area oggetto della richiesta concessione’ (Cons. St., sez. VI, 3-2-2009, n. 572)” (Cons. Stato, Sez. VI, 7-3-2016, n. 892).

Al di là dell’esito del procedimento di valutazione delle domande concorrenti, l’Amministrazione dispone di un potere ampiamente discrezionale in ordine al rilascio

della concessione, dovendo destinare il bene all’uso che si presenti nel caso singolo più proficuo e conforme all'interesse della collettività.

Nella fattispecie l’Autorità ha compiutamente motivato in ordine alle sopravvenute ragioni per le quali l’istanza di parte ricorrente non risulta più corrispondente all’interesse pubblico perseguito dalla medesima Amministrazione e pertanto non può essere accolta.

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