Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONI DEMANIALI E PROROGHE - EQUILIBRIO TRA NORMATIVA NAZIONALE E NORMATIVA EUROUNITARIA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

In proposito, occorre preliminarmente osservare come non venga qui in rilievo il regime applicabile agli atti cd. di mera proroga, che, ove adottati da un’Amministrazione in violazione del diritto eurounitario, segnatamente in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, non producono alcun effetto giuridico.

Oggi non è, infatti, in discussione l’assunto secondo cui le proroghe automatiche debbano ritenersi tamquam non essent (senza neppure necessità o obbligo di impugnazione) (cfr. sul punto, tra le altre, Cons. Stato, sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675, nonché sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964, che ha riassunto la questione come segue: i “principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze del 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18, secondo le quali: i) le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative […] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione; ii) ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato”).

Nel caso di specie, infatti, non vi è stata una mera proroga automatica delle concessioni in atto: non si è, dunque, in presenza di atti privi di carattere costitutivo, ovverosia ricognitivi di effetti autonomamente e direttamente prodotti da una legge non conforme al diritto euro-unitario.

In altri termini, non è in questione la disapplicazione dell’art. 1, co. 682 e ss., l. n. 145/2018 e/o di atti meramente attuativi di tali previsioni.

A prescindere dalla terminologia utilizzata dall’Amministrazione negli atti qui contestati, va infatti rilevato come il C non si sia limitato ad adottare uno o più atti di proroga automatica e generalizzata delle concessioni in essere o, comunque, delle singole concessioni oggetto del presente giudizio, ma abbia piuttosto dato corso a una vera e propria procedura selettiva (in quanto tale, non contemplata dalla legge n. 145/2018), nel dettaglio:

- pubblicando, in sequenza: a) una delibera - la n. 237/2019 - con cui ha autorizzato l’avvio di una “procedura pubblica e trasparente” per l’estensione della durata delle concessioni; b) una determina - la n. 1/2020 - di approvazione dell’avviso da pubblicare sull’albo pretorio “al fine di garantire una procedura pubblica e trasparente” e degli schemi di domanda; c) gli avvisi ai sensi dell’art. 18 reg. esec. cod. nav. per le domande pervenute;

- adottando, in mancanza di osservazioni/opposizioni/istanze in concorrenza, sulla scorta degli indirizzi operativi di cui alla delibera n. 75/2021, gli atti di estensione delle concessioni;

- annunciando, per le concessioni demaniali per le quali sono “pervenute domande concorrenti, l’individuazione del privato affidatario […] mediante l’espletamento di una procedura competitiva, ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione e che tenga conto delle osservazioni pervenute e dei criteri indicati dalla Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 7.03.2024 e della Determina Dirigenziale n. 33 del 27.03.2024, tra i quali la qualità della proposta di sistemazione complessiva dell’area, la sicurezza dei bagnanti e la pulizia della spiaggia, la qualità e le condizioni dei servizi offerti dal concessionario e la qualificazione dei concorrenti” (cfr. nota dell’11 settembre 2024).

La prova che effettivamente non siano state concesse mere proroghe automatiche e generalizzate emerge, tra l’altro, dalla circostanza che - come precisato nella stessa nota dell’11 settembre 2024 - laddove sono pervenute domande in concorrenza (vale a dire per le concessioni nn. 93/2009, 94/2008 e 146/2008), “l’avvio della procedura di affidamento su menzionata avverrà entro breve termine e tra coloro che hanno presentato domanda concorrente”.

Ancora, proprio il precedente di questo Tribunale citato da parte ricorrente (sentenza sez. II bis, 6 settembre 2024, n. 16159), con il quale è stato respinto il ricorso presentato da altro titolare di concessione avverso “la nota del 15/04/21, con cui il C ha manifestato, in riferimento all’area in concessione demaniale alla Lido Sas, l’intenzione di individuare un privato affidatario ‘mediante l’espletamento da parte della pubblica amministrazione di una procedura ad evidenza pubblica tra concessionario e concorrente’, la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 14/05/21, avente ad oggetto ‘Adempimenti conseguenti all’avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale, nei tempi e modi previsti dall’art. 18 del regolamento del codice della navigazione, delle richieste di estensione della validità delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. indirizzi operativi’, per quanto necessario, la delibera della Giunta Comunale n. 237 del 16/12/19, la determina dirigenziale n. 1 del 17/01/2020 e l’avviso pubblicato sull’Albo pretorio comunale e concernente la concessione demaniale n. 146/2008 […]”, testimonia, al contrario, come mediante gli atti qui gravati il C abbia invero escluso la proroga automatica delle concessioni in essere al momento in cui è entrata in vigore la legge n. 145/2018 e avviato, in trasparenza, una procedura comparativa.



Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, ...
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
TITOLARE: La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
AFFIDATARIO: L'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.
AFFIDATARIO: L'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.