Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI BENE DEMANIALE - NON SI APPLICA IL RITO APPALTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Va in via preliminare precisato che in ordine alla fattispecie per cui è causa trova applicazione il rito ordinario e non il rito appalti atteso che la procedura ha ad oggetto la concessione di un bene pubblico (acqua minerale, bene che si può classificare come “scarso” ai sensi dell’art. 12 della direttiva dell’Unione Europea 2006/123 del 12 dicembre 2006, c.d. direttiva Bolkestein) che esula dal perimetro normativo inerente alle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di cui al Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 ed al relativo rito di cui agli articoli 119 e 120 c.p.a..

Al riguardo, in continuità con l’orientamento giurisprudenziale già espresso anche da questo consiglio di Stato, deve affermarsi che “per la concessione ai fini di sfruttamento economico di un bene demaniale, qual è la sorgente idrica, non trova applicazione la disciplina dettata dal d.lgs. n. 50 del 2016” stante “l’alterità e l’estraneità del procedimento di affidamento di una concessione mineraria alla specifica ed analitica disciplina degli appalti e delle concessione di servizi di cui al Codice dei contratti di cui al d.lgs. n.50/2016” (Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2019, n. 1704).

Per le suesposte considerazioni in premessa l’affidamento avviene nel solo rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Il fondamento giuridico, la base giuridica del bando è da rinvenirsi essenzialmente nella legge provinciale n 7 del 2005 che ha ad oggetto anche la concessione delle acque minerali, la cui assegnazione deve rispettare i principi comunitari ma non dà luogo ad una gara sottoposta imperativamente al codice dei contratti pubblici ( l’armonizzazione delle concessioni e la loro riconduzione, per più versi agli appalti, non tocca il differente campo delle concessioni di beni – scarsi - connesse allo svolgimento di attività economiche) .

È pertanto non corretta la decisione del Giudice di primo grado che con riferimento alla trattazione del ricorso incidentale del primo grado ha invocato la decisione della Corte di giustizia, Sez. X, del 5 settembre 2019, in C-333/18, il cui principio ha una portata circoscritta all’ambito dell’applicazione della cd. direttiva ricorsi che si applica, quindi, alle controversie aventi ad oggetto procedure di appalti pubblici, come correttamente sostenuto dall’appellante Plose.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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CONCESSIONE DI SERVIZI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. vv) del Codice: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esec...
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...