Giurisprudenza e Prassi

DIFFERENZA TRA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA E SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE E LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Future Service Srl – Procedura telematica per l’affidamento del servizio di supporto all’Ufficio Tributi per la gestione, riscossione, accertamento dell’evasione e liquidazione delle entrate tributarie-Servizio di riscossione coattiva – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 457.566,00 – S.A.: Comune di Neviano (LE).

Le disposizioni della legge finanziaria per il 2020 in materia di attività di accertamento e riscossione dei tributi locali affidati a soggetti privati contribuisce a demarcare ancora più chiaramente la netta distinzione tra le attività di semplice supporto agli Uffici Comunali e quelle di accertamento e riscossione diretta da parte dei privati e, conseguentemente, a evidenziare che esistono due mercati potenzialmente differenti popolati da operatori economici con strutture organizzative e mezzi economico-finanziari non sempre coincidenti, cosicché al fine di consentire il corretto dispiegarsi della concorrenza sarebbe opportuno prevedere, salvo casi particolari e per ragioni motivate, due procedure selettive distinte per l’affidamento di tali diverse attività. Il servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie degli enti locali può essere affidato in concessione solo se ricorrono le condizioni previste dal legislatore, che sono tutte riconducibili al principio del necessario trasferimento in capo al concessionario del c.d. rischio operativo. Tale rischio, tuttavia, considerando, generalmente, l’assenza di un prezzo al mercato, l’anelasticità della domanda all’aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell’attività prestata dall’agente della riscossione e l’entità ridotta di rischio sopportato, è difficilmente rinvenibile. Appare comunque necessario valutare caso per caso il ricorrere o meno dei presupposti di legge per la riconducibilità dell’affidamento di tali servizi nell’ambito del modello concessorio.

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CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;