Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE TEMPORANEA DI UN IMPIANTO SPORTIVO - CONSISTENZA PROBATORIA

TAR TOSCANA SENTENZA 2021

Prima di deliberare l’affidamento in favore della A il comune di Colle Valdelsa ha interpellato la C in data 25/06/2020 proponendogli la gestione temporanea dell’impianto per un anno per un importo inferiore rispetto alle precedenti concessioni, ma la stessa ha declinato l’offerta e, successivamente, in data 30/06/2020 ha riconsegnato la struttura.

La S.r.l. C nega tale ricostruzione dei fatti asserendo che i documenti prodotti dall’Amministrazione a loro prova non sarebbero da essa sottoscritti.

In proposito il Collegio deve osservare che il verbale di riconsegna dell’impianto è da considerarsi atto pubblico in quanto redatto dal funzionario competente che nell’esercizio delle sue funzioni rivestiva la qualità di pubblico ufficiale.

Con riguardo alla riunione del 25/06/2020, nella quale C avrebbe rifiutato la proposta di affidamento temporaneo dell’impianto, vero è che la relativa verbalizzazione da parte del dirigente comunale non può assurgere ad atto pubblico non costituendo esercizio di competenze alla stesso riconducibili; tuttavia ritiene il Collegio che tale atto possa assumere natura indiziaria e che valutato unitamente all’intervenuta riconsegna dell’impianto, anche essa avente natura indiziaria, possa assumere consistenza probatoria alla luce dell’art. 2729 c.c.

Non vale, peraltro, a smentire tale ricostruzione il fatto che C abbia successivamente manifestato interesse alla gestione dell’impianto, atteso che tale volontà è stata condizionata alla applicazione delle medesime condizioni economiche della gestione precedente cosa che l’Amministrazione aveva, invece, già escluso; dovendosi, quindi, considerare, tale comunicazione come ulteriore prova del dissenso delle parti in ordine alle condizioni di affidamento che poi si sono concretizzate nei contratti stipulati con la A.

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che la ricorrente non abbia interesse all’annullamento degli atti impugnati con i ricorsi di cui in epigrafe avendo chiaramente manifestato il proprio disinteresse alla gestione dell’impianto alle medesime condizioni dagli stessi prefigurate.



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DIRIGENTE: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;