Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE SERVIZI - PROROGA

ANAC DELIBERA 2021

Concessione dei servizi di biglietteria e dei servizi aggiuntivi per il Colosseo, il MNR e l’Area Archeologica di Roma

Quanto alla pretesa “estensibilità” della prestazione contrattuale dedotta nel bando del 1996 (che, a detta di Cooperativa - omissis -, avrebbe permesso l’aggiunta del servizio di biglietteria), il bando prevedeva in effetti, tra gli elementi di valutazione dell’offerta: l’offerta integrata di servizio presso altri siti in consegna alla Soprintendenza archeologica di Roma e/o offerta di altri servizi. Tuttavia dall’analisi dell’offerta presentata in gara dall’ATI - omissis - si può constatare che il servizio di biglietteria non figura tra i servizi “migliorativi” di cui si offre la prestazione nell’ambito del sinallagma contrattuale (come invece i servizi di noleggio audioguide, di prenotazione, di orientamento e didattica), proprio in virtù del fatto, messo in luce in sede di controdeduzioni, che al tempo del bando tale servizio non era privatizzabile. Se, da un lato, esso viene menzionato nell’atto di concessione rep. 6952 del 4.8.1997 tra le “attività collaterali” che il concessionario si impegna ad espletare, le condizioni economiche di tale servizio in realtà sono state negoziate solo dopo l’aggiudicazione della concessione, nella stipula della convenzione del 09/1997; di talché tale servizio certamente non può considerarsi rientrante tra le prestazioni offerte in gara a titolo di miglioria. Né, in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità applicabili anche alle concessioni del tempo, si può ritenere che il bando tacitamente contemplasse un ampliamento indeterminato dell’oggetto contrattuale, con prestazioni – di siffatta rilevanza economica – non definite dal punto di vista dei rapporti economici tra le parti. Pertanto l’avvenuto ampliamento dell’oggetto della concessione a comprendervi anche i servizi di biglietteria deve considerarsi necessariamente operato al di fuori della gara. Pertanto, l’affidamento nell’agosto 1997 dei servizi di biglietteria al concessionario dei servizi aggiuntivi appare operato in applicazione dell’art. 1 comma 5 della legge 25 marzo 1997, n. 78 che consentiva l’affidamento diretto dei servizi di biglietteria nelle more del varo di apposito regolamento. Malgrado il carattere transitorio di tale norma, nel caso in questione essa ha dato luogo a rapporti contrattuali che, attraverso l’uso reiterato di rinnovi e proroghe, si sono perpetuati per oltre un ventennio, sottraendo il servizio al regime di concorrenza imposto dallo stesso regolamento attuativo.

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CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;