Giurisprudenza e Prassi

ATTIVITA' DI DUTY FREE - NON E’ CORE BUSINESS DEL GESTORE AEROPORTUALE - NO DISCIPLINA APPALTI

TAR EMILIA BO SENTENZA 2022

Sebbene sia frequente e diffusa da parte dell'utenza l'utilizzo degli spazi duty free nell’attesa dei voli, lo stesso non può essere qualificato come un servizio necessario per la fruizione dei servizi di assistenza a terra e per l'accesso ai servizi di volo, trattandosi di utilizzo meramente eventuale e occasionale;

Rilevato:

- che l’attività di vendita al dettaglio non rientra in alcun modo nel core business del gestore aeroportuale;

- che, in base a quanto stabilito dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 1/8/2011 n. 16, per determinare se l'affidamento di un appalto sia assoggettato alla disciplina dei settori speciali occorre sia un presupposto soggettivo (l'affidante dev'essere un Ente operante nei settori speciali) sia un presupposto oggettivo (l'appalto deve essere strumentale all'attività speciale);

- che il concetto di strumentalità dell'appalto dev'essere interpretato in modo ragionevolmente restrittivo, intendendosi per appalto strumentale solo un appalto che sia finalizzato agli scopi propri (core business) dell'attività speciale;

- che gli appalti affidati da Enti aggiudicatori al di fuori dei settori speciali sono del tutto estranei alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (e, a monte, delle direttive comunitarie in materia di appalti) e dell'ordinamento pubblicistico;

- che in base a tali principi, il criterio della strumentalità limita gli ambiti applicativi alle sole attività strettamente aviation, escludendo da essa le attività di natura commerciale (Consiglio di Stato, sez. V – 29/1/2018 n. 590, relativamente alla gestione dei parcheggi aeroportuali);

Ritenuto:

- che, in definitiva, in accoglimento dell’eccezione ritualmente formulata dalla difesa delle parti resistenti, l’introdotta controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;

- che la suddetta conclusione, supportate dalle ampie riflessioni sviluppate, si estende alla domanda di accesso in corso di causa, finalizzata a conoscere nel dettaglio del contenuto dell’offerta;

- che è necessario fare applicazione dell’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 104/10, rubricato “Decisione sulle questioni di giurisdizione”, il quale stabilisce che “Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito”, nonché, al comma successivo, che “sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute;

- che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, alla luce della presenza di un indirizzo giurisprudenziale difforme (seppur minoritario).



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
ENTI AGGIUDICATORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del Codice: ai sensi del presente punto 2.3;
SETTORI SPECIALI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. hh) del Codice: i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codic...
SETTORI SPECIALI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. hh) del Codice: i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codic...