Riequilibrio economico-finanziario in concessione: diritto o mera facoltà negoziale?
La revisione del piano economico-finanziario nelle concessioni di servizi pubblici, ai sensi della normativa vigente, è configurata come una facoltà rimessa alla libera determinazione delle parti e non come un obbligo giuridico dell'Amministrazione. Il confronto negoziale attivato a seguito di sopravvenienze integra un'obbligazione di mezzi e non di risultato; pertanto, in caso di mancato raggiungimento di un accordo formale, il concessionario non può vantare un diritto al riequilibrio coattivo, restando il recesso l'unico rimedio tipico esperibile. Non è configurabile una lesione del legittimo affidamento in presenza di meri scambi di proposte negoziali prive di definitiva approvazione da parte degli organi dell'ente competenti a impegnare la volontà dell'Amministrazione.
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