Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa. comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011

2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.

3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lettera c), decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità. All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi. comma così sostituito dall'art. 42, comma 1, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011, e successivamente così sostituito dalla Legge di conversione del D.L. 1/2012, Legge 24 marzo 2012 n. 27, in vigore dal 25/03/2012 - quindi modificato dal D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013

6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.

7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e successivamente così modificato dalla Legge di conversione del DL 1/2012, Legge 24 marzo 2012 n. 27, in vigore dal 25/03/2012

8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni. comma così sostituito dall'art. 42, comma 4, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011 – quindi modificato dal D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013

8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi. comma introdotto dal D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, quindi modificato dalla Legge di conversione n.98/2013 in vigore dal 21/08/2013

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Testo Previgente

Relazione

Relazione all’articolo 143 Viene riprodotto il contenuto dell’articolo 19, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 3, l. n. 109 del 1994, con alcuni adeguamenti lessicali e con alcune modifiche sostanziali....
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA PROROGA TECNICA ONEROSA SENZA OBBLIGO DI RINEGOZIAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE (9.1)

TAR LAZIO Sentenza 2026
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di concessioni pubbliche, la proroga tecnica disposta per legge a carattere oneroso non conferisce al concessionario un diritto soggettivo alla rinegoziazione delle condizioni economiche, né obbliga l'Amministrazione a disapplicare la norma primaria, restando il rischio operativo a carico dell'operatore che sceglie di proseguire l'attività senza gara, beneficiando della continuità del servizio e della posizione di mercato.

COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO SULLE VARIANTI IN FASE ESECUTIVA DELLA CONCESSIONE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In tema di concessione di lavori pubblici, le controversie insorte nella fase esecutiva del rapporto che riguardano l'approvazione di varianti e il relativo riconoscimento dei costi come investimenti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attengono a diritti soggettivi derivanti da un rapporto paritetico e non implicano l'esercizio di poteri autoritativi incidenti su interessi legittimi.

NECESSARIA APPROVAZIONE ESPRESSA PER IL RICONOSCIMENTO ONERI DI VARIANTE NELLE CONCESSIONI

TAR PIEMONTE Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

La mancata approvazione del progetto esecutivo da parte del Ministero concedente preclude al concessionario autostradale il diritto al riconoscimento degli oneri derivanti da successive varianti tecniche, atteso che l'autorizzazione alla spesa richiede una manifestazione di volontà espressa e non può essere sostituita dal silenzio dell'amministrazione o dalla condotta inerte del concedente a fronte dell'esecuzione delle opere.

ONERI DI SMALTIMENTO A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER PROGETTI TECNICAMENTE INADEGUATI

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

È legittima l'imputazione al concessionario dei costi di stoccaggio e smaltimento rifiuti presso siti alternativi quando l'impossibilità di utilizzare i siti ordinari derivi dalla presentazione di progetti tecnicamente carenti o non conformi agli standard ambientali europei. Il rischio derivante dall'inidoneità tecnica delle proposte progettuali non può essere traslato sull'amministrazione concedente, la quale è tenuta a negare l'autorizzazione in assenza di garanzie sulla stabilità geotecnica e sulla captazione delle emissioni inquinanti.

INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO CONTRO DELIBERE ANAC DI VIGILANZA PRIVE DI PORTATA PRECETTIVA E LESIVA

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

La delibera dell'ANAC che si limita a esporre l'interpretazione dell'Autorità in merito alla corretta esecuzione di una concessione, invitando l'ente a comunicare eventuali provvedimenti assunti senza irrogare sanzioni, non costituisce atto precettivo ed è priva di autonoma lesività; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché l'atto non incide imperativamente sui rapporti contrattuali e non vincola il giudice ordinario nella valutazione dell'eventuale inadempimento.

GIURISDIZIONE ORDINARIA PER LE CONTROVERSIE SUL RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELLE VARIANTI IN CONCESSIONE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In tema di concessione di opere pubbliche, le controversie concernenti l'approvazione di perizie di variante e il correlato riconoscimento economico dei costi sostenuti appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale attività, intervenendo in una fase in cui il rapporto tra concedente e concessionario è ormai disciplinato dalla convenzione, riveste natura paritetica e non autoritativa, risultando la posizione dell'amministrazione assimilabile a quella di un committente privato che verifica l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA MANCATA AMMISSIONE A INVESTIMENTO DELLE VARIANTI IN ESECUZIONE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In tema di concessioni autostradali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la contestazione di atti ministeriali che escludono il riconoscimento a investimento di oneri derivanti da varianti in corso d'opera. Infatti, esaurita la fase pubblicistica di scelta del contraente, il rapporto tra concedente e concessionario assume natura paritetica e l'approvazione delle varianti non configura l'esercizio di poteri autoritativi, ma attiene alla delimitazione degli obblighi contrattuali e dei relativi riflessi patrimoniali nel piano economico-finanziario.

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLE PERIZIE DI VARIANTE NEI RAPPORTI DI CONCESSIONE AUTOSTRADALE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In tema di concessioni di lavori pubblici, le controversie concernenti l'approvazione di perizie di variante tecnica e il riconoscimento dei relativi costi come investimento sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale approvazione, intervenendo in fase esecutiva dopo la stipula della convenzione, non costituisce esercizio di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, ma inerisce a un rapporto paritetico tra concedente e concessionario in cui i poteri di vigilanza del primo sono del tutto analoghi a quelli di un committente nell'appalto di lavori.

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLE VARIANTI NELLA FASE ESECUTIVA DELLA CONCESSIONE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In tema di concessione di lavori pubblici, le controversie riguardanti l'approvazione di perizie di variante tecnica in corso d'opera, laddove incidano esclusivamente sui profili patrimoniali e sull'equilibrio economico del rapporto negoziale senza coinvolgere l'esercizio di poteri pubblicistici incidenti sulla scelta del contraente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario stante la natura paritetica del rapporto intercorrente tra concedente e concessionario nella fase esecutiva.

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLE PRETESE PATRIMONIALI PER COSTI DI VARIANTI IN CONCESSIONE

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento economico di costi derivanti da perizie di variante nell'ambito di una concessione autostradale. Tali pretese, pur se introdotte tramite l'impugnazione di atti formali di approvazione parziale, hanno natura di diritti soggettivi patrimoniali derivanti dall'attuazione del rapporto contrattuale tra concedente e concessionario, in cui l'Amministrazione agisce in posizione paritetica senza esercitare poteri autoritativi o discrezionali.

IL CONCESSIONARIO IN PROROGATIO NON PUO' ESEGUIRE LAVORI SENZA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

TAR PIEMONTE Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

Il regime di prorogatio della concessione autostradale non abilita il concessionario a procedere unilateralmente all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria in assenza di una formale approvazione dei relativi progetti esecutivi da parte dell'amministrazione concedente. La presentazione di perizie di variante presuppone logicamente l'esistenza di un progetto originario approvato, sicché è legittima la restituzione delle stesse qualora l'amministrazione non si sia mai pronunciata favorevolmente sui progetti iniziali, restando irrilevante l'inerzia serbata dal concedente o la mera nomina di una commissione di collaudo tecnico-amministrativo.

NECESSARIA APPROVAZIONE ESPRESSA PER VARIANTI TECNICHE NELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

TAR PIEMONTE Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In tema di concessioni autostradali, l'obbligo del concessionario di garantire la sicurezza dell'infrastruttura non legittima l'esecuzione di interventi o varianti in deroga alle procedure autorizzatorie previste dalla convenzione. Il silenzio serbato dall'Amministrazione Concedente non configura un assenso implicito, né la nomina di una commissione di collaudo può essere interpretata come autorizzazione alla spesa, essendo necessaria un'espressa determinazione positiva per l'approvazione dei progetti e la conseguente assunzione dei relativi oneri economici.

ILLEGITTIMO L'AZZERAMENTO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI PER MANCATA APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di concessioni autostradali, la pendenza del procedimento di aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) non legittima l'Amministrazione concedente a sospendere o azzerare l'aggiornamento tariffario annuale, attesa l'autonomia funzionale dei due procedimenti. Il decreto ministeriale che respinge le variazioni tariffarie può fondarsi esclusivamente sulla non correttezza dei calcoli o sulla contestazione formale di gravi inadempienze convenzionali, non potendo richiamare generiche esigenze di interesse pubblico o la mancata definizione del quadro regolatorio di lungo periodo.

INESISTENZA DI UN DIRITTO SOGGETTIVO AL RIEQUILIBRIO DELLA CONCESSIONE (30.2)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

Il rischio operativo nelle concessioni di servizi, che comprende il rischio di domanda e il rischio di mancato recupero degli investimenti, grava interamente sul concessionario. Di conseguenza, i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto non possono essere invocati per fondare un obbligo di eterointegrazione del regolamento contrattuale che imponga all'amministrazione la rinegoziazione delle condizioni economiche a fronte di sopravvenienze di mercato, spettando all'operatore economico, in caso di mancato accordo con l'amministrazione concedente, la sola facoltà di recedere dal rapporto.

ILLEGITTIMA LA VARIANTE PER LAVORI ESEGUITI SENZA PREVIA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

TAR PIEMONTE Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In materia di concessioni autostradali, la perentorietà del termine convenzionale per l'approvazione dei progetti da parte del Ministero non determina la formazione del silenzio-assenso, occorrendo sempre una manifestazione di volontà espressa per l'accollo degli oneri economici. È illegittima la condotta del concessionario che proceda unilateralmente all'esecuzione di opere prima del perfezionamento dell'iter approvativo del progetto esecutivo, assumendo su di sé il rischio economico dell'intervento.

IL CONCESSIONARIO AUTOSTRADALE NON PUÒ ESEGUIRE VARIANTI SENZA PREVENTIVA APPROVAZIONE MINISTERIALE

TAR PIEMONTE Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In materia di concessioni autostradali, il regime di prorogatio obbliga la concessionaria ad assicurare la manutenzione, ma non la autorizza a realizzare unilateralmente progetti non approvati o varianti. Il silenzio serbato dal Ministero su una proposta progettuale o di variante non equivale ad assenso, in quanto la decisione di assumere l'onere economico dell'opera richiede una determinazione espressa dell'amministrazione concedente. Pertanto, i costi di interventi eseguiti in modo arbitrario e senza autorizzazione restano a carico della concessionaria.

NECESSARIA L’APPROVAZIONE MINISTERIALE PER GLI INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE ANCHE SE URGENTI

TAR PIEMONTE Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In tema di concessioni autostradali, la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza della rete richiede sempre la previa e formale approvazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente. L'urgenza o la necessità di adeguamento normativo non autorizzano la concessionaria a procedere in assenza di autorizzazione; in mancanza di tale atto, i costi dell'intervento non possono essere traslati sul concedente né riconosciuti come valore dell'infrastruttura in sede di subentro di un nuovo concessionario.

L'ESECUZIONE ARBITRARIA DI INTERVENTI NON AUTORIZZATI IMPEDISCE IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI ECONOMICI (165.1)

TAR PIEMONTE Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

La mancata approvazione ministeriale del progetto esecutivo originario preclude l'approvazione di varianti in corso d'opera, rendendo gli oneri economici dell'intervento interamente a carico della società concessionaria. L'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza dell'infrastruttura non legittima l'operatore a procedere unilateralmente in deroga alle procedure autorizzative previste dalla convenzione, né il silenzio dell'Amministrazione concedente può essere interpretato come autorizzazione implicita o silenzio-assenso, attesa la necessità di un'espressa manifestazione di volontà volta ad accollarsi l'onere finanziario delle opere.

NUOVO SISTEMA TARIFFARIO ART DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ SULLE VECCHIE ISTANZE DI PEDAGGIAMENTO (37.2)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

È improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso proposto dal concessionario autostradale per l'annullamento del diniego di adeguamento tariffario, qualora nel corso del giudizio sia intervenuta una riforma organica del settore che affida all'Autorità di Regolazione dei Trasporti il potere di determinare i sistemi di pedaggio, rendendo i precedenti protocolli d'intesa inidonei a fondare una pretesa attuale.

OBBLIGO DI RINEGOZIAZIONE E RIEQUILIBRIO DELLA CONCESSIONE PER EVENTI SOPRAVVENUTI (165.6)

TAR SICILIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

Nelle concessioni di servizi, qualora sopravvengano eventi imprevedibili idonei ad alterare l'equilibrio economico del rapporto, sorge in capo all'Amministrazione concedente l'obbligo di rinegoziare le condizioni contrattuali. Tale rinegoziazione deve fondarsi su un'istruttoria tecnica rigorosa del Piano Economico Finanziario, e il provvedimento che determina la durata della proroga deve essere congruamente motivato, specificando i parametri utilizzati per il calcolo del riequilibrio, pena l'illegittimità per difetto di istruttoria e motivazione.

GIURISDIZIONE ORDINARIA PER CONTROVERSIE PATRIMONIALI SULLE VARIANTI NELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In materia di concessioni autostradali, la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento patrimoniale di oneri di sicurezza e costi di variante spetta al giudice ordinario, atteso che tali pretese attengono esclusivamente all'esecuzione del rapporto contrattuale e alla tutela di diritti soggettivi, in assenza di un esercizio di potere amministrativo discrezionale atto a giustificare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLE PRETESE PATRIMONIALI RELATIVE AD ATTI ESECUTIVI NELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI (133.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di concessione di lavori pubblici e servizi, le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento economico di oneri e investimenti nell'ambito di perizie di variante approvate dall'amministrazione concedente esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Tali controversie riguardano infatti profili di natura patrimoniale legati all'esecuzione del rapporto contrattuale, privi di rilievo autoritativo e non implicanti l'esercizio di discrezionalità amministrativa, ricadendo pertanto nell'alveo della giurisdizione del giudice ordinario anche quando sia formalmente impugnato un provvedimento amministrativo.

DIFETTO DI GIURISDIZIONE SULLE PRETESE PATRIMONIALI PER VARIANTI IN REGIME DI CONCESSIONE (133.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso volto a contestare il mancato riconoscimento economico di costi derivanti da varianti tecniche in una concessione autostradale, in quanto la controversia attiene a diritti soggettivi e pretese patrimoniali regolate dalla convenzione, prive di connotazione autoritativa.

GIURISDIZIONE ORDINARIA PER CONTROVERSIE PATRIMONIALI NELL'ESECUZIONE DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI (133.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In tema di concessioni autostradali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diniego di ammissione a investimento di costi sostenuti per varianti tecniche, qualora la materia del contendere verta su diritti soggettivi di natura patrimoniale derivanti dall'attuazione delle clausole convenzionali, in assenza di un esercizio di poteri discrezionali autoritativi da parte dell'amministrazione concedente.

LEGITTIMA LA RIDUZIONE DEI PREZZI DI PROGETTO TRAMITE COMPARAZIONE CON INTERVENTI ANALOGHI

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In sede di approvazione di un progetto esecutivo nell'ambito di una concessione autostradale, l'Amministrazione ha il potere di rimodulare i prezzi proposti dal concessionario operando un confronto con i costi di interventi similari già approvati dagli uffici competenti. È inoltre legittima la riduzione proporzionale delle spese generali qualora il concessionario non debba espletare tutte le attività tecniche previste dalla normativa, come gli studi di impatto ambientale.

LEGITTIMA LA RIDETERMINAZIONE DEI PREZZI DI PROGETTO TRAMITE COMPARAZIONE CON OFFERTE DI SOCIETÀ COLLEGATE

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

Il potere di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante non si esaurisce in una verifica di conformità tecnica, ma include la valutazione di congruità economica. È legittima la sostituzione dei nuovi prezzi proposti dal concessionario con valori desunti da offerte tecniche presentate da società collegate per interventi simili, in quanto tali parametri costituiscono indici attendibili di sostenibilità economica. Parimenti, le spese generali possono essere decurtate in misura fissa qualora non siano necessarie tutte le attività istruttorie (come la valutazione di impatto ambientale) previste dalla normativa generale di settore.

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SUL DINIEGO DI PROROGA DELLA CONCESSIONE PER RIEQUILIBRIO ECONOMICO (143.8)

TAR CAMPANIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in ordine alle controversie attinenti al diniego di proroga di una concessione di servizi richiesto a fini di riequilibrio del piano economico-finanziario nella fase esecutiva del rapporto. Tali questioni, riguardando l'adempimento di obblighi contrattuali e il bilanciamento di interessi privati e pubblici in assenza di poteri autoritativi, esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, configurandosi come diritti soggettivi in un rapporto paritetico.

GIURISDIZIONE ARBITRALE SULLA REVISIONE PREZZI IN ASSENZA DI DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

TAR TOSCANA Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In tema di appalti e concessioni pubbliche, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del collegio arbitrale qualora la convenzione preveda una clausola compromissoria e la controversia verta su una pretesa alla revisione prezzi basata su meccanismi di calcolo automatici e vincolanti, che escludono ogni valutazione discrezionale dell'Amministrazione e configurano una posizione di diritto soggettivo del privato.

RISOLUZIONE CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO MUTUO E RISCHIO DI MERCATO (143.8)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

Nelle concessioni di lavori pubblici, l'obbligo di rinegoziazione del piano economico-finanziario ai fini del mantenimento dell'equilibrio contrattuale non opera a fronte di meri rischi di mercato, che ricadono sulla sfera del concessionario, mentre il mancato assolvimento degli oneri finanziari connessi ai mutui integra un grave inadempimento che legittima la risoluzione del rapporto mediante clausola risolutiva espressa.

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO PER VARIANTI DERIVANTI DA ERRORI PROGETTUALI

TAR VENETO Sentenza 2024
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

Il rischio di costruzione nel partenariato pubblico-privato grava sul concessionario, il quale non può traslare sull'ente concedente i maggiori costi derivanti da varianti tecniche rese necessarie da un'insufficiente ricognizione dei luoghi o da errori nella progettazione definitiva ed esecutiva, restando tali oneri confinati nell'alea contrattuale del privato.

CONCETTO DI REFERENZE BANCARIE NEI BANDI DI GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L’espressione “idonee referenze bancarie”, ove riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso, anche lessicalmente corretto, che essi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3821; Id., 23 giugno 2008, n. 3108).

Nella fattispecie la seconda classificata, ossia la D. s.n.c., produceva un’unica referenza bancaria, secondo un modello analogo a quello utilizzato anche dall’odierna appellante e si avvaleva della facoltà di cui al comma 3 dell’art. 41, d.lgs. n. 163/2006, secondo cui “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”; e, non potendo depositare una seconda referenza bancaria, depositava documentazione valutata idonea dalla stazione appaltante a comprovare il possesso dei requisito dell’idoneità economica e finanziaria.

Premesso che l’affidamento oggetto della presente procedura è di valore modesto (90.000 euro di base d’asta) e che la lex specialis di gara non richiedeva un particolare contenuto della referenza bancaria, tanto che la stessa appellante produceva documentazione analoga a quella che contesta in questa sede e che avrebbe dovuto portare all’esclusione della seconda classificata, deve ritenersi, anche in omaggio al principio di proporzionalità, che la documentazione in concreto prodotta da quest’ultima, unitamente alla suddetta referenza bancaria, fosse idonea a comprovarne il possesso dei requisiti economico finanziari e che, conseguentemente, la stessa non dovesse essere esclusa dalla procedura di gara.

PROJECT FINANCING - DISCIPLINA - AMBITO DI APPLICAZIONE

TAR PIEMONTE SENTENZA 2013

Va osservato che la procedura di gara indetta dal Comune aveva ad oggetto l'affidamento di una concessione di servizi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, sottratta all'applicazione delle norme del codice degli appalti (art. 30 cit., comma 1) e unicamente vincolata al rispetto dei principi di "trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità" (art. 30, comma 3), nonché all'osservanza, "in quanto compatibile", dell'art. 143, comma 7 (art. 30, ult. comma).

Per quanto l'art. 143 comma 7 del D.Lgs 163/2006 non preveda l'asseverazione del piano economico finanziario (specificatamente prescritta dal codice solo per la finanza di progetto, art. 153, comma 9), i principi di proporzionalità e ragionevolezza - ai quali va rapportata, in linea generale, l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella fissazione delle regole selettive - giustificavano, nel caso di specie, la previsione di tale asseverazione come requisito essenziale (obbligatorio) dell'offerta economica. Ed infatti la durata ventennale e la particolare delicatezza del servizio (assistenza agli anziani) oggetto della concessione, rendevano opportuna la verifica della sostenibilità del piano di gestione per tutta la durata della stessa, verifica attuabile mediante la richiesta ai partecipanti alla gara della più volte menzionata asseverazione del piano economico finanziario. Tale qualificata validazione, rilasciata da soggetti particolarmente qualificati in materia, avrebbe infatti garantito la stazione appaltante circa l'adeguata capacità finanziaria dell'aspirante all'affidamento del servizio, nonché circa la sostenibilità dei profili economico finanziari connessi all'offerta (cfr. in termini T.A.R. Brescia sez. II, 12 dicembre 2011, n. 1720).

Quanto al concetto di "asseverazione", esso trova specifica definizione nell'art. 96, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010, ove si chiarisce che "consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento; e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione" (comma 4). Al comma quinto dell'art. 96 si specificano i sette elementi, desumibili dalla documentazione messa a disposizione dal concorrente ai fini dell'asseverazione, sui quali deve avvenire la valutazione economica e finanziaria di cui al comma quarto.

Alla luce dell'inequivoco testo e della ratio del citato art. 96, che è quella di garantire l'affidabilità del piano economico finanziario, in quanto elemento essenziale per ponderare la stessa fattibilità e sostenibilità economica della proposta, il concetto di asseverazione, anche nell'intepretazione fornita sul punto dalla giurisprudenza amministrativa, implica un'attività di analisi e disamina della congruenza dei dati economici e finanziari riportati nel piano e nella documentazione ad esso allegata (cfr. Cons. St. sez. V, 10 gennaio 2012, n. 39; T.A.R. Liguria sez. II, 17 aprile 2009 , n. 772).

CONCESSIONI DI SERVIZI E CONCESSIONI DI BENI - DISCIPLINA

TAR MARCHE SENTENZA 2013

E’ vero che l’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che anche per le concessioni amministrative trovano applicazione i principi di trasparenza e parita' di accesso al mercato, ma è altrettanto vero che la norma riguarda per l’appunto le sole concessioni di servizi. Per altro verso, le concessioni di beni pubblici prese in considerazione dal Codice dei contratti pubblici sono solo le concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche (art. 143). Ma in generale, le concessioni, ai sensi e per l’effetto dell’applicazione analogica delle norme sull’evidenza pubblica (in attesa della codificazione di una direttiva comunitaria specificamente dedicata alla materia), sono definite come i contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio o dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio pubblico o l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' delle norme dello stesso Codice (art. 3, commi 11 e 12).

E’ quindi evidente che l’amministrazione, oltre che in base al disposto del citato art. 15 del regolamento comunale, non aveva l’onere di bandire un confronto concorrenziale per il rilascio di una concessione di durata appena quadrimestrale relativa ad un immobile per il quale nessuna delle forze politiche piu' "tradizionali" aveva mai mostrato interesse in occasione delle numerose tornate elettorali svoltesi negli ultimi anni;

GIURISDIZIONE CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

In tema di riserve negli appalti pubblici le controversie devono essere devolute alla cognizione del giudice ordinario trattandosi di contestazioni insorte nella fase di esecuzione del contratto.

Nel quadro normativo derivante dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l’unica categoria della concessione di lavori pubblici, onde non è piu' consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera (o di costruzione e gestione congiunte), ove prevale il profilo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni inerenti l'attivita' organizzativa e direttiva dell'opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione; cio' in quanto, ormai, la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce piu' un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario, come risulta dall'art. 143 del codice, con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria.

In base alla costruzione comunitaria dell’istituto giuridico unitario della concessione di lavori, non è piu' consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera (ovvero di costruzione e di gestione congiunte) nella quale prevaleva il profilo concessorio ed autoritativo, riguardante, in particolare, la vicenda traslativa delle pubbliche funzioni inerenti all'attivita' organizzativa e direttiva dell'opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizioni.

PROJECT FINANCING - AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE – DIFFERENZE

TAR UMBRIA SENTENZA 2012

Nella sistematica dell'art. 153, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) il bando è lo strumento tramite il quale le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità ponendo a base di gara uno studio di fattibilità: è infatti finalizzato alla presentazione di offerte con utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. È questa la caratteristica che distingue la finanza di progetto dall'affidamento mediante concessione ai sensi dell'art. 143, D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) rispetto al quale essa è alternativa.

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI - VALUTAZIONE ECONOMICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', e di lavori ad esse strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica (art. 143 primo comma) e la controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Da cio' consegue che l'onere di valutare la convenienza economica dell'operazione ricade in primo luogo sul concessionario, al quale spetta accertare se i costi siano adeguatamente coperti dai ricavi ragionevolmente prevedibili.In altri termini, il rapporto di concessione di lavori pubblici coinvolge una stazione appaltante ed un imprenditore il quale, in quanto tale, sopporta il rischio economico dell'operazione in vista del conseguimento, necessariamente non garantito, di un utile patrimoniale adeguato, mentre la stazione appaltante agisce in vista del conseguimento di un utile non patrimoniale, consistente nell'incremento dei servizi a favore della collettivita'. Come in tutte le procedure di evidenza pubblica anche nella concessione di lavori pubblici i termini economici del rapporto devono essere conoscibili da chiunque abbia interesse all'aggiudicazione, e di regola non possono essere modificati nel corso del suo svolgimento in quanto, cosi' facendo, verrebbe del tutto vanificato lo scopo del meccanismo concorrenziale di scelta del contraente. E' vero che l'art. 143 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, prevede alcune misure volte a ripristinare l'equilibrio economico – finanziario del rapporto quando questo non si sia realizzato in concreto (in particolare il quarto comma, il quale prevede che la controprestazione a favore del concessionario possa essere costituita anche da un prezzo, e l'ottavo comma, il quale prevede che la concessione possa avere una durata superiore a quella massima di trenta anni), ma si tratta di disposizioni di cui la stazione appaltante puo' avvalersi solo nell'impostare la gara, in modo da avviare il confronto concorrenziale anche sulla loro base. Le stesse norme non consentono invece di restringere il numero dei candidati prevedendo clausole tali da ridurre la convenienza dell'imprenditore, per poi ripristinare il giusto equilibrio contrattando esclusivamente con l'aggiudicatario.

Osserva il Collegio che la norma- di cui all'art. 143 comma 8 del d.lgs. 163 del 2006- non è applicabile nella presente controversia in quanto volta a disciplinare eventi che si verificano nel corso del rapporto concessorio ammettendo la modifica del suo contenuto, mentre nel caso di specie la proroga è stata decisa a rapporto esaurito, quando sarebbe stato necessario indire una nuova gara, ed ha avuto il contenuto di un nuovo e distinto contratto, affidato in difetto di ogni confronto concorrenziale. Inoltre, i casi nei quali la norma consente la modifica dei termini del rapporto, essendo palesemente eccezionali, non consentono applicazioni estensive, e sono accomunati dal fatto di avere alla base circostanze di particolare rilevanza che sopravvenendo alla stipula del contratto ne modificano nella sostanza l'attuazione. Nel caso di specie, invece, presupposto della proroga è solo la constatazione, "a posteriori", di un risultato economico meno favorevole, per l'imprenditore, di quello originariamente previsto, per cui non ricade nell'ambito di applicazione della disposizione invocata.

PROJECT FINANCING - PROCEDURA - VALUTAZIONE PROPOSTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Nella procedura di project financing l’amministrazione deve valutare le proposte progettuali in funzione dell’interesse pubblico perseguito, giudicando la loro idoneita' a dare attuazione ad un programma non definito nei suoi contenuti progettuali (Cons. Stato, sez. V, 20.5.2008, n. 2355). Come di recente stabilito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 1.4.2010, n.2155, occorre tenere distinte la fase preliminare dell’individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all’affidamento della concessione. Mentre quest’ultima presenta i caratteri della gara soggetta ai principi comunitari e nazionali dell’evidenza pubblica, la scelta del promotore, ancorche' procedimentalizzata, “è connotata da amplissima discrezionalita' amministrativa, essendo intesa non gia' alla scelta della migliore fra una pluralita' di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore.” Peraltro, il modus procedendi che caratterizza la finanza di progetto è improntato alla logica della collaborazione, in funzione del perseguimento del pubblico interesse, tra promotore ed amministrazione che ispira tutta la fase preliminare di scelta e di approvazione della proposta di project financing da sottoporre poi a pubblica gara (Cons. Stato, sez. V, 28.5.2010, n. 3399). Non puo' quindi parlarsi di una “cristallizzazione” negli atti di gara delle caratteristiche e dei contenuti del progetto da realizzare, tenuto conto che i limiti della proposta risiedono esclusivamente nel rispetto dei parametri atti a garantire una certa omogeneita' alle offerte progettuali, consistenti nell’ubicazione e nella descrizione dell’intervento da realizzare, nella destinazione urbanistica, nella consistenza e nella tipologia del servizio da gestire.

Nell’ambito di una procedura di project financing per la concessione della realizzazione di un parcheggio multipiano e dell’area di stoccaggio nonche' del rifacimento della torre per i servizi di un ospedale, non puo' ritenersi che la proposta dell’impresa individuata come promotore, nel contemplare, nell’ambito del perimetro del Polo ospedaliero, l’insieme dei parcheggi – esistenti e da realizzare – come ambito di intervento e di sottoposizione a tariffa, abbia oltrepassato i limiti indicati nello studio di prefattibilita', aderendo piuttosto alla finalita' della procedura di individuazione del promotore del soddisfacimento dell’interesse pubblico, consistente nel migliore assetto da dare alle aree destinate al parcheggio elevando il numero di parcheggi disponibili, a realizzare l’area di stoccaggio ed a riqualificare la torre per i servizi dell’ospedale. L’estensione dell’intervento ai parcheggi esistenti, con conseguente aumento dei ricavi per il gestore, non puo' considerarsi in contrasto con le finalita' dell’avviso di guisa da provocare l’esclusione della proposta, cosi' come neppure la previsione del diritto di superficie sul parcheggio da realizzare. Invero, la proposta rientra tra quelle integrative ammesse sia dalla legge di gara, sia dalla specifica previsione dell’art. 143 del d.lgs. 163/2006 per conseguire l’equilibrio economico finanziario della concessione. Quello della bancabilita' dell’intervento attraverso la costituzione del diritto di superficie non costituisce dunque un limite alla proposta, bensi' un rimedio gia' previsto dalla legge per facilitare l’intervento. La concessione di un diritto di superficie di aree di proprieta' dell’amministrazione puo', quindi, essere calcolato come forma di concorso dell’ente concedente. Nella specie, data la natura dell’ente, la concessione del diritto di superficie resta comunque sottoposta ai limiti dell’indisponibilita' del bene, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui i beni mobili ed immobili delle aziende ospedaliere utilizzati per i loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile e sono soggetti alla disciplina dell’art. 828, secondo comma del codice civile (Cass., ss.uu., 14.11.2003, n. 17295), che non risulta quindi in alcun modo violato.

PROJECT FINANCING - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – ESCLUSA ASSEVERAZIONE

TAR CAMPANIA SENTENZA 2010

L'art. 143, d.lgs. n. 163 del 2006 non prevede la necessità dell'asseverazione del piano economico-finanziario; detta prescrizione si evidenzia testualmente in tema di finanza di progetto (art. 153 comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006) e dunque non in una gara, come quella di specie, identificata quale "procedura aperta ai sensi dell'art. 144 comma 1 e dell'art. 145 d.lgs. n. 163/2006" di affidamento in concessione.

CONCESSIONE LAVORI PUBBLICI - VERIFICA ATTENDIBILITA' PEF

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

L’art. 143 co.7 del d.l.g.s. n.163 del 2006 prevede che l’offerta ed il contratto devono contenere un piano economico finanziario (d’ora in avanti pef) al fine di verificare la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto. Nel pef l’amministrazione verifica l’attendibilita' della proposta e la sua concreta fattibilita' sotto due concorrenti profili: da una parte sotto il profilo della concreta realizzazione dell’opera pubblica senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, dall’altra, sotto il profilo della idoneita' ad assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attivita' espletata. Per tali caratteristiche la normativa vigente prevede che il piano economico finanziario debba essere esaminato da un soggetto terzo che, munito di competenza specifica, lo asseveri garantendo alla amministrazione la sua validita' e fattibilita' economica. Rappresentando il documento giustificativo della sostenibilita' economico-finanziaria della offerta, il piano non si sostituisce alla offerta, ma ne costituisce un documento di supporto nella valutazione della congruita' della stessa, ossia della idoneita' dei suoi contenuti ad assicurare al concessionario una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attivita' oggetto di concessione.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, proprio con riferimento al pef ha messo in rilievo che è ammissibile una rimodulazione del medesimo piano in corso di gara (Cons. Stato, V, 17 .11.2006 n.6727). E’ stato cosi' rilevato che “..l'impresa puo' rimodulare singole voci di costo, senza pero' incidere ovviamente ne' sull'importo globale dell'offerta presentata, ne' sui singoli prezzi unitari offerti in sede di gara” sussistendo “..il limite del divieto di stravolgere l’offerta originaria che non puo’ trasformarsi in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso” (Cons. Stato, Sez. IV, 19.6.2006 n.3657); in ogni caso le giustificazioni preventive non possono costituire un vincolo tale da non potere essere superate ed all’occorrenza modificate da quelle successive (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8.4.2004 n.1999).

CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI - CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Nel caso di concessioni di lavori pubblici, l’art. 19 della legge n. 109/94, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, cosi' come l’art. 143 del D. lgs. n. 163/06, oggi vigente, impongono alle amministrazioni concedenti, qualora apportino variazioni ai presupposti ed alle condizioni che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio.

Nel caso di specie, le parti avevano gia' individuato contrattualmente la modalita' per rideterminare le condizioni di equilibrio delle convenzioni, ossia l’affidamento alla concessionaria dei parcheggi del centro storico non soppressi.

Pertanto era legittimo l’affidamento diretto della gestione della sosta nel centro storico, volto a garantire l’equilibrio economico finanziario delle concessioni, in quanto tale affidamento risultava assunto in esecuzione di un obbligo contrattualmente accettato a conclusione di un procedimento avviato mediante gara, la cui legittimita' non era stata fatta oggetto di censura e, quindi, di valutazione da parte di un organo giurisdizionale, non essendo stata impugnata nei termini decadenziali di legge.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 03/10/2012 - CONCESSIONE LAVORI PUBBLICI

Nell'ambito di una concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, e l’esecuzione dei lavori di ampliamento e adeguamento nonchè la gestione del presidio socio assistenziale della durata di 20anni affidata nel 2003 nella quale è riconosciuto al Comune un corrispettivo pari all'1,50% dell'ammontare delle rette incassate per soddisfare le necessità socio assistenziali si richiede se è fattibile un'estensione della concessione a 30anni a fronte di un maggiore corrispettivo. Inoltre si richiede se un eventuale ampliamento in progetto è da assoggettare all'iter come nuova concessione o, in accordo tra le parti è consentita un'estensione dell'attuale contratto di un tot di anni. L'attuale contratto prevede l'estensione a 30anni a seguito di nuove normative di settore che impongano adeguamenti strutturali ed impiantistici. Tale estensione verrà fatta sulla base del piano di ammortamento relativo all'importo eccedente l'accantonamento del fondo per manutenzione/adeguamento/potenziamento


QUESITO del 22/02/2012 - RUP - ULTERIORI MANSIONI - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Possiamo liquidare i SAL ad un impresa assoggettata ad una liquidazione volontaria? Grazie e cordiali saluti


QUESITO del 05/02/2009 - CONCESSIONE

La scrivente amministrazione comunale, previo accordo con la Regione, intende realizzare un asilo nido. L’intervento in questione assume aspetti di innovazione e sperimentazione sia sotto il profilo pedagogico, sia sotto il profilo costruttivo (edificio “passivo”). L’importo complessivo è stimato in euro 2.453.160.,00 di euro. L’intervento regionale ammonta a euro 1.800.000,00 (in conto costruzione); per la restante parte le risorse devono essere ricercate. La scrivente amministrazione non si vorrebbe orientare verso una mera fonte finanziaria, ma invece vorrebbe optare per una forma di partenariato pubblico-privato di natura concessoria pagando al privato, a titolo di prezzo, l’equivalente del contributo regionale, lasciandogli il rischio residuo. In base alla vigente normativa, ossia l’art. 143, c. 4 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., non vi è alcuna forma di limite o vincolo quantitativo al prezzo. Si chiede se, oltre che non esplicitamente vietato ex lege, sia possibile e legittimo, sia dal punto di vista della procedura di evidenza pubblica, sia dal punto di vista della buona spendita del denaro pubblico, procedere a concedere un prezzo che copra il 70% dell’intervento.


QUESITO del 09/12/2008 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE - SOGLIE COMUNITARIE

La soglia comunitaria per un appalto di gestione costruzione è pari a euro 5.150.0000,00. Per determilare la predetta soglia concorre oltre l'importo lavori (investimento concessionario) anche l'eventale prezzo che l'Amministrazione pagherà al concessionario in caso di prezzi imposti per l'utenza, ex art.143 co.4 D.Lgs. 163/2006?


QUESITO del 21/07/2008 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Fase:predisposizione di un bando di gara per la concessione di costruzione e gestione di un impianto sportivo Prezzo: introiti derivati dalla gestione del campo sportivo e trasferimento in proprietà al concessionario di un terreno comunale. Quesito: posso prevedere che l'offerente predisponga la sua offerta oltre che attraverso la presentazione del piano economico finanziario relativo alla gestione della struttura sportiva anche presentando l'offerta relativa al prezzo del terreno che il comune intende cedere la proprietà?


QUESITO del 27/11/2006 - PROJECT FINANCING

Questa Amministrazione deve procedere alla pubblicazione dell’avviso indicativo di Project Financing per l’individuazione del soggetto promotore per la realizzazione della variante alla .... Questa Amministrazione ha già approvato un progetto preliminare e ha già redatto un progetto definitivo necessari per l’autorizzazione del VIA da parte del competente Ministero. Questi atti e progetti possono essere messi a disposizione, fra i documenti e materiale visionabile, degli interessati alla formulazione della proposta? In caso di presentazione di più proposte la valutazione comparativa tra di esse verrà eseguita in base ai criteri indicati dall’art. 154 del D.L.vo n. 163/06. E’ obbligatorio indicare nell’avviso indicativo i pesi dei singoli criteri?