Giurisprudenza e Prassi

IDONEITA' PROFESSIONALE - ISCRIZIONE CCIAA - ATTIVITA' RIPORTATE NEL CAMERALE - CORRISPONDENZA CON OGGETTO DEL BANDO (83)

ANAC DELIBERA 2021

Considerato in ogni caso che, se da un lato è vero che l'utilità sostanziale dell'iscrizione camerale e quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico, dall'altro la corrispondenza contenutistica (tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l'oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste), sebbene non debba intendersi nel senso di una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti), va accertata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. L'interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l'accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali e possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (v. Cons. di Stato, sez. V, 15.11.2019 n. 7846 e analoga giurisprudenza ivi citata);

Ritenuto, conseguentemente, che l'accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l'oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalto e che nel caso di specie, anche a prescindere dall'effettiva presenza nel certificato camerale dell'attività in contestazione, l'esame globale delle suddette risultanze descrittive porterebbe comunque a concludere per la sussistenza in capo alla società istante, quantomeno in concreto, del requisito di idoneità professionale richiesto.

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