Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - NECESSARIO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Rilevato che la Sezione ha già avuto modo di affermare in epoca recentissima (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2021 n. 1436) e con riferimento ad una vicenda sovrapponibile a quella qui oggetto di ricorso per ottemperanza, che correttamente l’amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato, deve tenere conto del quadro normativo nel quale si inserisce la riedizione del potere occasionata dalla necessità di eseguire il giudicato di un giudice (amministrativo), chiarendo nello specifico, proprio con riguardo al diniego di rilascio di una concessione demaniale marittima (per uso turistico ricreativo) nonostante la presenza di un giudicato che aveva annullato un precedente provvedimento di rilascio invitando l’amministrazione a svolgere l’attività istruttoria della quale era carente la precedente procedura, che:

- il nuovo contesto è connotato dalla presa in considerazione dell’efficacia del quadro giuridico unionale, ricavabile, a sostegno della tesi del comune, dalla nota sentenza Corte UE Promoimpresa del 14 luglio 2016 come un quadro giuridico che impone la procedura selettiva, ove il comune decida di esternalizzare la gestione degli arenili a fini turistico-ricreativi per la scarsità della risorsa predetta;

- non può operare per questa parte, dunque, la retroattività dell’esecuzione del giudicato, la quale va intesa in senso non assoluto, ma ragionevolmente commisurato alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell’interesse legittimo coinvolto (nella specie, pretensivo), poiché l’obbligo de quo non incide sui tratti liberi dell’azione amministrativa non coinvolti dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest’ultimo (cfr, per tutte, Cons. Stato, Ad. pl., 9 giugno 2016 n. 11), avendo la sentenza imposto sì la riedizione del potere, ma senza specificarne il quomodo rispetto all’assegnazione con o senza gara;

- conseguentemente non v’è elusione del giudicato nel caso in cui l’atto di diniego è stato motivato - nella riedizione del potere - con riferimento a quei principi unionali che impongono la gara;

Ribadito dunque che:

- per un verso la sentenza n. 4013/2018, per quel che emerge in modo chiaro dalla lettura della motivazione, per i tratti qui essenziali sopra riportata, ha tracciato il corretto percorso procedurale prodromico al rilascio della concessione demaniale marittima con riferimento alle attività preliminari e istruttorie che il Comune di Ugento avrebbe dovuto porre in essere prima di procedere a “qualsiasi tipo” di rilascio, nulla specificando circa le corrette modalità attraverso le quali il rilascio avrebbe dovuto avvenire, se in forma diretta ovvero previa selezione, non costituendo tale profilo oggetto della controversia definita con la sentenza della quale qui si chiede l’esecuzione;

- sotto altro versante l’ente competente al rilascio della concessione demaniale marittima ad uso turistico ricreativo, in ragione della normativa disciplinante il settore, non può procedere in via diretta al rilascio stesso ma solo all’esito di una selezione tra gli aspiranti concessionari se non previa selezione (cfr, ex multis, Corte giust. UE 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri nonché Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021 n. 1416, Sez. VI, 17 luglio 2020 n.4610, 18 novembre 2019 n. 7874 e 6 giugno 2018 n. 3412);

Ritenuto conseguentemente che il ricorso per l’ottemperanza proposto in questa sede deve essere respinto per le ragioni sopra indicate, chiarendo che non spetta a questo giudice esaminare (anche) la questione relativa alla mancata attivazione del comune per l’avvio di una procedura selettiva per l’assegnazione in concessione dell’area demaniale in questione, atteso che la Sezione, nella presente sede di esecuzione, è stata investita dalla richiesta di verifica circa la corretta esecuzione della sentenza n. 4013/2018, esercitando quindi la propria funzione in unico grado (trattandosi dell’esecuzione del giudicato di una sentenza del Consiglio di Stato), ai sensi degli artt. 14, comma 3 e 113 c.p.a., sicché il Collegio non può nella presente sede accertare la questione relativa alla legittimità o meno della inazione mantenuta dal Comune di U. sull’avvio della procedura selettiva di rilascio della concessione demaniale in questione, dal momento che altrimenti violerebbe la regola del doppio grado di giudizio, non essendo stata la questione (peraltro) oggetto del giudizio cognitorio definito con la ridetta sentenza n. 4013/2018

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