Giurisprudenza e Prassi

DISTINZIONE TRA CONCESSIONE DI BENE E DI SERVIZI PER L'ESCLUSIONE DAL CODICE APPALTI (13.2)

CONSIGLIO DI STADO Parere 2026

Ai fini della distinzione tra concessione di beni e concessione di servizi, assume rilievo determinante la presenza di obblighi di servizio connotati da un contenuto concreto e puntuale, dei quali possa essere valutato l'assolvimento in vista di una eventuale sanzionabilità dell'inadempimento; in assenza di tali obblighi e in presenza di un canone dovuto all'ente concedente, il rapporto si configura come concessione di bene pubblico, con conseguente inapplicabilità del d.lgs. n. 36 del 2023.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...
CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...
CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...