Giurisprudenza e Prassi

COMUNICAZIONI D'UFFICIO - OBBLIGHI INFORMATIVI PA - RATIO (76.5.a)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

L’art. 76, comma 5, lett. a) d. lgs. n. 50 del 2016 prevede, quanto agli obblighi informativi gravanti sulle stazioni appaltanti, che queste diano officiosa ed immediata comunicazione (in ogni caso, “entro un termine non superiore a cinque giorni”) dell’avvenuta aggiudicazione. Destinatari ne sono, oltre all’aggiudicatario e tutti i candidati che avessero presentato un’offerta ammessa alla gara, anche tutti coloro la cui candidatura o offerta sono state escluse, purché abbiano proposto ricorso avverso l’esclusione o siano ancora in termini per presentarlo. L’evidente ratio della norma (che è consona all’assoggettamento dell’aggiudicazione intervenuta medio tempore all’onere di tempestiva impugnazione) è di consentire la piena conoscenza della determinazione conclusiva del procedimento evidenziale in capo a tutti i soggetti (i concorrenti controinteressati; gli operatori esclusi ma ancora interessati, avendo ritualmente contestato o potendo ancora contestare l’esclusione; le imprese non concorrenti che avessero, tuttavia, impugnato gli stessi atti di indizione) legittimati a contestare l’aggiudicazione lesiva. La comunicazione – che riguarda, per espressa previsione, non solo le imprese che hanno presentato l’“offerta”, ma anche quelle che, come qui, sono state escluse in prequalifica, avendo presentato una semplice “candidatura” ai fini del successivo inoltro della lettera di invito, nelle procedure ristrette – non è surrogabile con la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale o sui maggiori quotidiani nazionali, non ammettendo equipollenti (cfr. Cons. Stato, V, 28 ottobre 2019, n. 7387). Ne discende che, in difetto, il termine per impugnare non poteva decorrere, sicché il ricorso di primo grado – nella non contestata omissione del ridetto onere informativo – doveva, e deve, stimarsi tempestivo e ricevibile. 5.- Il ricorso è comunque fondato. Basta, sul punto, osservare che l’illegittimità dell’esclusione, accertata inter partes con sentenza passata in giudicato, costituisce causa di automatica invalidazione dell’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, III, 18 aprile 2019, n. 2534), disposta nell’illegittima assenza di un potenziale concorrente, cui è stata sottratta la possibilità di formalizzare la propria offerta.

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PROCEDURE RISTRETTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ttt) del Codice: le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltant...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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