Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO NELL'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE E IL PRINCIPIO DI RISULTATO (1.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - CATANIA Sentenza 2024

I provvedimenti amministrativi di secondo grado che incidono sull’aggiudicazione definitiva, essendo quest'ultima idonea ad attribuire alla parte ricorrente il bene della vita, devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, specialmente quando i presupposti dell'autotutela siano motivati su valutazioni discrezionali e tecniche. La carenza motivazionale di tali atti deve essere ponderata considerando l'immanenza del principio di risultato, il quale impone alle stazioni appaltanti di perseguire l'affidamento e l'esecuzione del contratto con la massima tempestività, rendendo illegittima la scelta che frustri tale esito senza un'adeguata giustificazione.

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