Giurisprudenza e Prassi

COMPETENZA DEL PRESIDENTE SULL’ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE DELLA SEZIONE STACCATA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO SEZIONE STACCATA DI PESCARA Ordinanza 2024

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., sulla tempestiva eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte resistente per la corretta ripartizione degli affari tra la sede centrale e la sezione staccata del Tribunale Amministrativo Regionale, deve provvedere esclusivamente il Presidente del Tribunale con ordinanza motivata non impugnabile, senza che il Collegio dinanzi al quale è pendente il ricorso possa esercitare alcun potere di filtro o di valutazione.

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