COMPENSAZIONE E REVISIONE PREZZI: GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (133.1.E)
Va evidenziato che con la recente ordinanza n. 2934/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (proposto d’ufficio dal TAR Catania con ordinanza n. 1843/2024) in una vicenda che riguardava la richiesta di compensazione per l’aumento del prezzo dell’acciaio per lavori eseguiti negli anni 2004-2005 (domanda che veniva basata sulle tabelle relative al D.M. del 30 giugno 2005, applicativo della normativa sulle compensazioni (all’epoca art. 26, commi 4-bis e ter, della L. n. 109/1994, poi art. 133 D.Lgs. 163/2006), è stata dichiarata la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, affermando: che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (Art. 133, c. 1, lett. e), n. 2 c.p.a.) in quanto relativa a modifiche o deroghe al prezzo chiuso nei contratti di appalti pubblici; che la compensazione richiede l’esercizio di un potere autoritativo di natura tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, poiché costituisce l’esito di un procedimento volto alla preventiva verifica dei presupposti per il riconoscimento; che, nel caso specifico, i contratti erano in regime di prezzo chiuso e, soprattutto, mancava un provvedimento finale, esplicito ed incondizionato, di riconoscimento della pretesa da parte dell’ente appaltante.
La vicenda oggetto del presente giudizio risulta pienamente sovrapponibile a quella decisa dalle Sezioni Unite per quanto riguarda il principio fondamentale che regola il riparto di giurisdizione in materia di compensazione/revisione prezzi.
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