Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DI ANOMALIA - COMMISSIONE GIUDICATRICE – DELEGA DAL RUP – AMMESSA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

La giurisprudenza formatasi sul punto con riferimento alle previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016, pur ribadendo le conclusioni, già raggiunte nella vigenza del d. lgs. n. 163 del 2016, in ordine all’attribuzione al Rup della competenza ad effettuare la verifica dell’offerta anomala, ha del pari rilevato come “Si deve, nondimeno, escludere che si tratti di competenza non derogabile e che, pertanto, il RUP possa in concreto delegare il relativo apprezzamento, di carattere eminentemente tecnico, proprio alla commissione giudicatrice, in considerazione della posizione che questa riveste nel procedimento di gara, in quanto composta da “esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1371, che richiama sez. III, 21 luglio 2017, n. 3615).

Anche alla luce di quanto previsto sul punto dal Linee guida ANAC n. 3 del 2016 relative al RUP (approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016), si è dunque rilevato come, ferma la competenza in capo al Rup delle valutazioni di anomalia di offerta è indubitabilmente consentito, per gli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tale valutazione venga fatta con l’ausilio della commissione giudicatrice, in considerazione del fatto che in tali casi la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico si presenta più complessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1371).

Tanto premesso, il Collegio osserva come, in assenza di specifiche previsioni di forma, la richiesta di supporto da parte del Rup possa essere formulata in qualunque modo – e, ragionevolmente, anche sostituita da una previsione, quale quella contenuta nel regolamento Atac, di generale investitura della commissione della fase istruttoria del sub-procedimento di verifica – atteso che ciò che in concreto consente il rispetto delle previsioni in punto di competenza è la condivisione finale, da parte del responsabile del procedimento, della valutazioni espresse dalla commissione nella formulazione del suo parere in ordine all’anomalia ovvero l’emersione, nella medesima sede e nei limiti in cui il Rup ne ravvisi la ricorrenza, di ragioni per discostarsi in tutto o in parte dal parere medesimo.

Tanto è avvenuto nel caso in esame, atteso che il provvedimento di esclusione è stato emesso dal responsabile del procedimento, che per ciò solo si è assunto la paternità della decisione, il quale ha, in ogni caso, espressamente dichiarato di condividere l’intero impianto argomentativo contenuto nella relazione con la quale la commissione ha rassegnato le sue conclusioni.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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