Giurisprudenza e Prassi

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - NON SI APPLICA NEL CASO DI MINOR PREZZO (77)

ANAC DELIBERA 2022

Considerato, con riferimento al secondo motivo di doglianza, che l'art. 77 d.lgs. n. 50/2016 detta la disciplina applicabile alla Commissione giudicatrice cui e affidata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dal comma 1 dello stesso articolo. Come osservato dalla giurisprudenza (con riferimento alla omologa disposizione di cui all'art. 84 del previgente Codice), le puntuali disposizioni contenute nella norma "concernenti le modalità di nomina e la composizione della commissione di gara in tanto si spiegano in quanto nelle procedure in cui la selezione delle offerte avviene secondo criteri di carattere discrezionale - e non già meramente meccanicistico come quelle da aggiudicare sulla base del massimo ribasso, per le quali nulla è infatti previsto - occorre assicurare la massima imparzialità, trasparenza e competenza dei soggetti preposti alla formulazione dei giudizi tecnici sulle offerte>> (Consiglio di Stato, V. n. 780/2016). In particolare, il principio della posteriorità della nomina della Commissione giudicatrice, di cui al comma 7 dell'art. 77, risponde alla funzione di prevenire possibili contatti fra imprese interessate a partecipare alla gara ed i commissari, in sede di formulazione dell'offerta, in modo da evitare situazioni in cui le offerte siano influenzate dalle preferenze, anche solo presunte o supposte, dei commissari, ed è posta a presidio quindi del leale confronto concorrenziale e, più in generale, della trasparenza e della imparzialità della procedura. Ne consegue che il caso di specie, trattandosi di procedura negoziata la cui aggiudicazione e sottratta a qualsiasi valutazione discrezionale - visto che il criterio di aggiudicazione e quello del minor prezzo e non è prevista neppure la presentazione di un'offerta tecnica di cui verificare la conformità ad eventuali requisiti minimi indicati nel Capitolato speciale - non rientra nell'ambito di applicazione della norma.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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