Giurisprudenza e Prassi

NOMINA COMMISSARIO ESTERNO - NO PROCEDURA EVIDENZA PUBBLICA - LEGITTIMO (77)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2020

Sebbene l’art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019 abbia (anche in ragione del differimento del termine dovuto all’art. 8, comma 7 della l. n. 120/2020) sospeso fino al 31 dicembre 2020, l’applicazione del comma 3 dell’art. 77, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, deve ritenersi fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Ciò in conformità anche all’art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, il quale precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Cionondimeno, la giurisprudenza ha ritenuto che il comma 12 dell’articolo 216 non debba “essere interpretato letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento, rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni” (così si legge nella recentissima sentenza del Consiglio di Stato, n. 6818/2020). Detti principi di competenza e di trasparenza devono ritenersi rispettati qualora la nomina riguardi soggetti la cui esperienza nella materia sia desumibile dal relativo curriculum professionale, ed a condizione che detto curriculum sia reso pubblico (TAR Venezia, Sez. I, 7.6.2018, n. 613; TAR Lazio – Latina, Sez. I, 21.10.2019, n. 625). Ciò che è regolarmente accaduto nel caso in esame. Come chiarito dalla centrale di committenza, infatti, la scelta che riguarda l’ing. “è infatti intervenuta all’esito della disamina del suo curriculum professionale (doc. n. 9), che ne attesta la natura di esperto in materia di progettazione termotecnica. E detto curriculum professionale è stato regolarmente pubblicato sul sito web della C.U.C., in una con la composizione della commissione”.

Tali circostanze non sono contestate da parte ricorrente.

Inoltre, la nomina della commissione giudicatrice è stata effettuata dal R.U.P. (dunque dall’organo della C.U.C. preposto a tale compito dal terzo comma dell’art. 31 del codice degli appalti, il quale riserva a tale figura tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione che non siano espressamente riservate ad altri organi o soggetti, quale, appunto, la nomina della commissione aggiudicatrice), in aderenza al disposto dell’art. 1, comma 1 dello stesso Regolamento invocato da parte ricorrente, approvato dal C.d.A. del Consorzio deducente con delibera n. 6 del 12.2.2018, la quale si limita ad indicare la nomina della commissione come una competenza della CUC, senza specificare l’organo a ciò preposto.

In sintesi deve escludersi la dedotta incompetenza, dal momento che la nomina della commissione di gara è stata effettuata dal R.U.P. quale organo competente della centrale unica di committenza, il cui ruolo è rivestito, nel caso in esame, dal Consorzio Oltrepò Mantovano, giusta deliberazione dei soci dello stesso di data 21 marzo 2017, puntualmente richiamata nell’atto di nomina censurato.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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