LEGITTIMA LA SOSTITUZIONE PARZIALE DEI COMMISSARI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE OPERAZIONI (93.5)
In materia di appalti pubblici, la sostituzione di uno o più commissari di gara durante la procedura non comporta l'integrale rinnovazione delle operazioni già svolte, le quali rimangono valide ed efficaci. Il nuovo componente può legittimamente fare proprie le valutazioni precedentemente effettuate dal collegio nella sua originaria composizione. Inoltre, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante in risposta ai quesiti degli operatori economici (FAQ) non hanno valore di clausole innovative della lex specialis ma di semplici interpretazioni operative, non assumendo di norma carattere immediatamente lesivo.
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