Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE - EFFETTO LESIVO NON IMMEDIATO (77)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Va, anzitutto, disatteso il motivo di gravame che impinge nell’affermata irricevibilità del ricorso di primo grado a cagione della pretesa tardività delle doglianze valorizzate dal giudice di prime cure, essendo sufficiente, a tal riguardo, richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza di settore secondo cui l’onere di impugnazione immediata delle clausole del bando deve ritenersi circoscritto a quelle impeditive della partecipazione alla gara o impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati (cfr. Cons. St. Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4). L’insegnamento della Plenaria ribadisce che il “bene della vita” è l’aggiudicazione (ossia la pretesa di stipulare con la PA) e non già quello all’astratta regolarità delle operazioni di gara, talché, quando si considera la “lesione” per verificarne la concretezza e l’attualità dell’interesse è a quel bene della vita che occorre guardare. Né il quadro di riferimento muta ove si voglia considerare l’atto di nomina della commissione in sé. La Sezione ritiene a tal riguardo di dover ribadire che “nelle gare pubbliche detto provvedimento, al pari degli atti compiuti dalla Commissione nel corso del procedimento di gara, non produce di per sé un effetto lesivo immediato, e comunque tale da implicare l’onere della immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale; di conseguenza la nomina dei componenti può essere impugnata dal partecipante alla selezione, che la ritenga illegittima, solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni di gara, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato (in termini Cons. Stato, III, 11 maggio 2018, n. 2835; V, 16 gennaio 2015, n. 92)” (Cons. St., V, 09.01.2019, n. 193; (cfr. Cons. St. , sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;