DURATA DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE: ELEMENTO NEUTRO NON IDONEO A INFICIARE LA LEGITTIMITÀ DELLA GARA IN ASSENZA DI SPECIFICHE PROVE
In sede di gara d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la brevità del tempo impiegato dalla Commissione per la valutazione delle offerte non è sintomatica di difetto di istruttoria laddove la lex specialis preveda limiti dimensionali rigidi agli elaborati tecnici e i verbali attestino una scansione procedurale articolata in più fasi (lettura, analisi, attribuzione coefficienti e rilettura collegiale). Inoltre, in presenza di criteri di valutazione qualitativi, non è configurabile alcun automatismo valutativo che correli il maggior numero di figure professionali impiegate a un punteggio superiore, rientrando nella discrezionalità tecnica della Commissione la valutazione della concreta funzionalità dell'assetto organizzativo proposto.
"E’, infatti, consolidato l’indirizzo ermeneutico a mente del quale il dato cronologico concernente la durata delle operazioni valutative costituisce, di per sé, un elemento neutro, non potendo la legittimità della valutazione essere desunta automaticamente dalla maggiore o minore rapidità con cui essa è stata compiuta.
Come ha recentemente ribadito il Consiglio di Stato, “la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate”; ne consegue che “la parte non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l’offerta, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione” (Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2024, n. 6720; nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323; Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2025, n. 9627; T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 marzo 2025, n. 231).
Il principio espresso dalla richiamata giurisprudenza appare pienamente condivisibile, poiché la durata delle operazioni di gara, isolatamente considerata, non costituisce un indice affidabile della qualità dell’attività valutativa svolta dalla Commissione, potendo la maggiore o minore celerità dipendere da molteplici fattori organizzativi ovvero dalla stessa struttura delle offerte sottoposte ad esame."
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