Giurisprudenza e Prassi

CRITERI PER LA SCELTA DEI COMMISSARI – LOCUZIONE SPECIFICO SETTORE - AREE TEMATICHE OMOGENEE (77)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

Quanto all’indicazione dei criteri per la scelta dei commissari, il Collegio intende rifarsi alla recente pronuncia della Sezione del 20/10/2020 n. 4637, con la quale è stata disattesa analoga censura, ribadendosi che ciò recede a mera irregolarità la quale non determina l’illegittimità dell’operato della Commissione, occorrendo verificare se effettivamente siano mancati i requisiti di trasparenza e competenza (sentenza citata, p. 5.1.: “Sul punto, questa Sezione ha già ritenuto che "possono evincersi dai curriculum le ragioni della nomina, mentre recede ad irregolarità formale la mancata predeterminazione dei criteri di scelta" (sentenza 11/6/2020 n. 2341, con richiamo all’indirizzo giurisprudenziale per cui “sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante, l’operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole. Occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza”: Cons. Stato, sez. III, 10/7/2019 n. 4865)”.

L’attenzione deve quindi spostarsi sulla competenza dei commissari nominati per la causa in esame e sul possesso da parte di essi della specifica professionalità.

Anche in tal caso soccorre la pronuncia della Sezione appena menzionata, con la quale si è premesso che “la problematica della competenza dei commissari di gara è declinata in giurisprudenza considerando che il riferimento nell’art. 77 cit. allo "specifico settore" “va interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debbono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto” (Cons. Stato, sez. V, 11/9/2019 n. 6135)” (p. 5.2).

Inoltre, si è posto l’accento sull’interrelazione tra i diversi ambiti e sulla complementarità tra le rispettive competenze, ricavandone che le esigenze a cui presiede la scelta dei membri della Commissione sono assolte con la presenza “di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica” (Cons. Stato, sez. III, 28/6/2019 n. 4458, con altri richiami), aggiungendo che nella composizione dell’organo si combinano vari fattori, rivolgendosi anche alle necessità dell’Amministrazione e allo scambievole apporto di competenze che i commissari recano al lavoro della Commissione, con richiamo a Cons. Stato, sez. V, 7/1/2020 n. 83 (“il requisito enunciato debba essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 17 giugno 2019, n. 4050; 18 giugno 2018, n. 3721; 15 gennaio 2018, n. 181; 8 aprile 2014, n. 1648; VI, 10 giugno 2013, n. 3203; III, 17 dicembre 2015, n. 5706; 9 gennaio 2017, n. 31)”)”.

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