Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE GIUDICATRICE - PUNTEGGIO NUMERICO: INTEGRA SUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN PRESENZA DI CHIARI CRIERI DI VALUTAZIONE (93)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2024

Come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 27.2.2023, n. 494).

In altri termini, le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non si rivelino manifestamente illogiche, irragionevoli ed arbitrarie, ma non è questo il caso (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2021, n. 2075, che a sua volta richiama Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2020, n. 3970).

La giurisprudenza oramai costante e pacifica ha anche chiarito che il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione ove siano prefissati, con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio, i criteri in base ai quali la commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (vedi, ex multis, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, 4 aprile 2019, n. 1894; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 giugno 2018, n. 572; T.A.R. Lazio, Sez. I, 20 aprile 2017, n. 4737; Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2016, n. 2912).

Sul punto è stato altresì precisato che se la lex specialis prevede (e potrebbe anche non farlo), unitamente ai criteri “generali” di valutazione dell’offerta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, tale scelta influisce sulla motivazione del giudizio, nel senso che l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi; ne consegue che tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica; se, invece, il giudizio della commissione non sia delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione, al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte e, in particolare, di quella tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 291 e 2 febbraio 2018, n. 675).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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