Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE GIUDICATRICE – PUNTEGGIO IDENTICO – LEGITTIMITÀ (77)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

Risulta nel caso di specie che i commissari abbiano di fatto espresso ciascuno un proprio giudizio secondo quanto emerge dagli allegati ai verbali di gara, mentre la circostanza che la valutazione formulata sia di contenuto analogo non costituisce violazione della predetta regola prescritta nel Disciplinare di gara secondo cui ogni commissario esprime una valutazione individuale.

Questa Sezione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la regola dell’individualità della valutazione dei commissari di gara non è violata dalla circostanza che essa sia stata uniforme per tutti i commissari, atteso che “la coincidenza di giudizi non costituisce infatti un sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con la concordanza di valutazioni effettuate nell’ambito di un collegio perfetto, in difetto di disposizioni che prevedano la segretezza del valutazioni espresse dai singoli commissari (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3994/2017 e Sez. V, n. 1428/2014)” (TAR Campania, sez. I, 16 giugno 2020, n. 2429 e n. 324/2020).

Diversamente le restanti censure articolate tanto con il ricorso introduttivo che con i successivi motivi aggiunti si appuntano sull’attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara alle offerte dei concorrenti relativamente al lotto 1 e sull’ammissione dell’offerta proposta dalla controinteressata Althea, ritenuta priva dei requisiti per la modifica soggettiva medio tempore intervenuta e per la rilevata sussistenza di inadempimenti non dichiarati in fase di partecipazione.

Tali censure sono evidentemente volte a contestare la posizione in graduatoria e postulano pertanto la prova che una diversa attribuzione del punteggio avrebbe determinato l’aggiudicazione in favore della ricorrente che, tuttavia, non è stata fornita.

Peraltro, dalla graduatoria delle imprese per tutti i lotti risultante dal verbale n. 8 della Commissione di gara del 12 marzo 2019 modificata con verbale n. 9 del 5 aprile 2019, risulta che l’odierna ricorrente HC si è posizionata quarta per i lotti 1, 2, 3 e 5 e terza per il lotto 4.

Pur tenuto conto dell’esclusione di Althea per effetto dei ricorsi proposti da altri candidati che ne hanno contestato la sussistenza dei requisiti, l’odierna ricorrente si troverebbe comunque in posizione non utile all’aggiudicazione per la presenza di altri concorrenti meglio graduati.

In tale situazione, parte ricorrente, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali riportati, avrebbe dovuto fornire la prova (“di resistenza”) che l’eventuale accoglimento del proprio gravame le avrebbe consentito di sopravanzarli e di conseguire una posizione utile al conseguimento del bene della vita ambito ovvero all’aggiudicazione.

Ne consegue la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti da HC in quanto in parte inammissibili e in parte infondati.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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