Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE GIUDICATRICE - L'ESPERIENZA DI CIASCUN COMPONENTE NON DEVE NECESSARIMENTE COPRIRE TUTTI GLI ASPETTI OGGETTO DI GARA (77)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

In tema di componenti le commissioni delle gare di appalto, il Consiglio di Stato (n. 3418/2021) ha costantemente affermato che, da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto; dall'altro il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere; non è in proposito necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.

E, ancora, <<…il requisito delle competenze nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto - che i componenti della commissione di gara debbono possedere - deve essere interpretato nel senso che la competenza e l'esperienza richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto (Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2822; conformi ex multis sez. V, 11 settembre 2019, n. 6135; sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556)>>.

Nel caso di specie la difesa comunale ha evidenziato che i componenti la commissione sono, per due terzi figure apicali dell’ente locale e, segnatamente: a) il presidente è il Responsabile p.t. dell’Area tecnica con deleghe ai lavori pubblici, controllo attività edilizia ed abusivismo edilizio, Tutela ed Igiene Ambientale, Urbanistica, Servizi Cimiteriali, Servizio Idrico; b) l’altro componente è il Comandante della Polizia Municipale, organo deputato, unitamente ad altri uffici comunali, ai controlli sul corretto funzionamento del servizio di refezione scolastica, con deleghe alla Protezione Civile, Polizia Stradale e Mobilità, Territoriali e Servizi Speciali, Polizia Amministrativa e Affari Commerciali; c) il terzo componente, con funzione di segretario, è un funzionario con molteplici esperienze in materia di gare di appalti e servizi, e anzianità di servizio. Inoltre, il Responsabile dell’Area Tecnica ha già presieduto la Commissione di gara allorquando il precedente servizio era stato affidato all’odierna ricorrente.

Alla luce delle deduzioni della difesa comunale non può dirsi che la commissione (le cui competenze devono essere valutate cumulativamente ed in modo unitario – cfr. sempre C.d.S. n. 3418/2021 cit.) non fosse dotata delle specifiche competenze tecniche richieste dalla legge.

Del resto, come è stato sottolineato dalla giurisprudenza in relazione ad una gara di analogo oggetto, neppure è necessario che <<al fine di acquisire il crisma della legittimità, la nomina presupponga necessariamente una specifica esperienza nel settore della ristorazione scolastica, in quello della gestione di analoghi contratti, nonché nella gestione di gare pubbliche (che comunque le stesse hanno dimostrato documentalmente di possedere), ovvero nella partecipazione quali commissari in altre gare aventi il medesimo oggetto a quella che qui ci occupa>> (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 4.03.2021, n. 465).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;