Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE GIUDICATRICE - IL TEMPO RIDOTTO PER LE VALUTAZIONI NON RILEVA (77)

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA REGIONE SICILIA SENTENZA 2022

La contestazione sul tempo impiegato da una commissione giudicatrice per l'esame delle offerte di una procedura di gara è una contestazione di carattere formale, mediante la quale si vuol dimostrare, per via presuntiva, l'illegittimità sostanziale delle valutazioni per carenza di istruttoria, considerato che il tempo impiegato per la valutazione di un'offerta dipende da molteplici fattori e che, nel presente caso, venivano in rilievo solo tre offerte tecniche “la parte che propone tale contestazione è tenuta ad accompagnare l'allegazione del breve tempo impiegato con più significative censure sul risultato finale cui è pervenuta la commissione” (Cons. Stato, sez. V, n. 3117 del 2021). Nel presente caso il risultato finale – cui è giunta la Commissione di gara – non appare manifestamente illogico anche per il fatto che la mera uniformità del giudizio espresso dai tre commissari non è sintomo, di per sé, di alcuna illegittimità della valutazione compiuta, essendo invece tale uniformità idonea a dimostrare ed a corroborare l’univocità del giudizio espresso dalla Commissione.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;