Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE GIUDICATRICE - COMPETENZE COMMISSARI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA OGGETTO DELL'APPALTO (77)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Secondo l’art. 77 comma 4 d. lgs. n. 50/16 “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

La ratio della disposizione in esame deve essere individuata nell’esigenza di preservare l’autonomia di giudizio dei commissari che potrebbe essere inficiata dall’avere gli stessi svolto, in precedenza, una funzione amministrativa (programmazione, progettazione, predisposizione degli atti di gara ecc.) nell’ambito della medesima procedura di gara. Secondo la giurisprudenza “la legittima composizione della Commissione di gara presuppone la prevalente, seppur non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto, mentre il riferimento al "settore" cui afferisce l'oggetto del contratto significa che rileva la competenza per aree tematiche omogenee, anche se non per tutte e ciascuna delle materie rientranti nell'area tematica oggetto dell'appalto o addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla legge di gara ai fini valutativi” (Cons. Stato n. 3442/22).

In quest’ottica “la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso di non richiedere una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della Commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto, dovendosi avere riguardo ad una dimensione di complementarietà… È, in altri termini, richiesta una esperienza e competenza che consentano ai commissari di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, e non già limitata alle singole e specifiche attività oggetto del contratto” (così Cons. Stato n. 7235/21; nello stesso senso Cons. Stato n. 7832/2020, n. 4458/19, n. 5603/18).



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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;