Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE DI GARA - PUO' ESSERE NOMINATA DOPO L'APERTURA DELLE BUSTE DI GARA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2023

va osservato che l’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. non impone, omettendo di riprodurre sul punto la previsione in passato contenuta nel D. Lgs. n. 163 del 2006, che la Commissione di gara debba essere nominata prima dell’apertura delle buste di gara e, dunque, prima di conoscere il novero dei partecipanti. Per contro, appare significativa la circostanza che lo stesso art. 77 comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 2016 preveda “che al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6”. È, infatti, di tutta evidenza che l’apprezzamento da parte dei Commissari della sussistenza o meno di una ipotesi di astensione o incompatibilità passa necessariamente per la previa conoscenza degli operatori partecipanti alla procedura di affidamento.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
DECRETO: il presente provvedimento;