Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE DI GARA - COMPETENZA ED ESPERIENZA - AREE TEMATICHE OMOGENEE (77)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

La problematica della competenza dei commissari di gara è declinata in giurisprudenza considerando che il riferimento nell’art. 77 cit. allo "specifico settore" “va interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debbono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto” (Cons. Stato, sez. V, 11/9/2019 n. 6135). Si specifica che, sul piano oggettivo, si ha riguardo alle interrelazioni tra i diversi ambiti, mentre sul piano soggettivo rileva la complementarità tra le rispettive competenze (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28/6/2019 n. 4458: "il codice degli appalti “non richiede una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto: ciò anche sul presupposto, del resto, che all'esperienza nel "settore" primario, cui si riferisce l'oggetto del contratto, si accompagna una analoga esperienza nei settori "secondari", che con quell'oggetto interferiscono o si intersecano” (da ultimo, Cons. Stato Sez. III, 24-04-2019, n. 2638). “La presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto” (cfr. Cons. Stato, VI, 10 giugno 2013, n. 3203)").

È aggiunto che nella composizione dell’organo si combinano vari fattori, rivolgendosi anche alle necessità dell’Amministrazione e allo scambievole apporto di competenze che i commissari recano al lavoro della Commissione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7/1/2020 n. 83: “In proposito il condivisibile orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato ritiene, da un lato, che la legittima composizione della commissione presupponga solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3400); dall’altro che il requisito enunciato debba essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 17 giugno 2019, n. 4050; 18 giugno 2018, n. 3721; 15 gennaio 2018, n. 181; 8 aprile 2014, n. 1648; VI, 10 giugno 2013, n. 3203; III, 17 dicembre 2015, n. 5706; 9 gennaio 2017, n. 31)”).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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