Giurisprudenza e Prassi

COMMISISONE DI GARA – POTERE DISCREZIONALE VALUTAZIONE OFFERTE - SINDACABILE SOLO IN CASO DI MACROSCOPICI ERRORI DI FATTO

TAR TOSCANA SENTENZA 2020

Il primo motivo di ricorso deve ovviamente essere scrutinato alla luce del tradizionale indirizzo giurisprudenziale (pienamente condiviso dalla Sezione) che ha rilevato come, “nelle gare di appalto, qualora sia previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisc(a) espressione della discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice e, pertanto, non p(ossa) essere oggetto di sindacato, salvo che non sia inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta” (tra le tante: T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 novembre 2018, n.1644; Cass. civ. sez. un., 25 settembre 2018, n.22755; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 23 aprile 2018, n.135; Cons. Stato sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013).

In questa prospettiva di necessaria limitazione alla rilevazione di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifeste, la censura proposta da parte ricorrente non appare certo suscettibile di accoglimento, inerendo indubbiamente ad aspetto della valutazione tecnica delle due offerte in competizione che non appare certo caratterizzato da vizi sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa.

In particolare, non appare certo viziata da macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta, la scelta della Commissione di gara di privilegiare, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al parametro 1.3 del disciplinare di gara (relativo ai <<servizi aggiuntivi per attività di contenzioso, quali consulenza, supporto giuridico e predisposizione di memorie>>), l’offerta da parte del R.T.I. controinteressato (che ha ottenuto il punteggio massimo) del “patrocinio legale in udienza per un massimo di 30 ricorsi all’anno presso il Giudice di Pace”, rispetto alla più generica offerta della ricorrente comprendente l’<<assistenza alla Stazione Appaltante nella preparazione degli atti difensivi, ovvero la predisposizione di bozze delle comparse di costituzione e risposta e/o delle controdeduzioni da depositare presso la prevista Autorità Giudicante nonché …(la fornitura della) relativa assistenza legale nel giudizio instaurando>>.

Oltre alla maggiore precisione e tecnicismo della definizione dell’offerta del R.T.I. controinteressato, non appaiono necessarie molte parole, in un contesto caratterizzato da elevato tecnicismo giuridico, per evidenziare come l’offerta del patrocinio legale in un certo numero (anche se limitato) di contenziosi costituisca cosa diversa dalla generica garanzia dell’”assistenza legale nel giudizio instaurando” e, come non possa essere sindacata la scelta della Stazione appaltante di privilegiare l’offerta completa del patrocinio legale in un numero limitato di contenziosi (ritenuta evidentemente più satisfattiva per la parte pubblica), piuttosto che l’offerta della sola assistenza legale nell’integralità del contenzioso.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...