Giurisprudenza e Prassi

ATTIVITÀ COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA – SINDACATO G.A. – NON SOSTITUISCE VALUTAZIONE DELLA PA STESSA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 173/2019; Sez. III, n. 6058/2019 e n. 6572/2018).

Da ciò consegue che per confutare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, ciò che nel caso di specie non è accaduto, in quanto non sono emersi travisamenti, errori manifesti o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico-discrezionale svolta dal seggio di gara.

Come noto, la valutazione delle offerte in sede di gara pubblica può dirsi sufficientemente motivata a mezzo di un punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione, laddove l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, sia sufficientemente chiaro, analitico e articolato, così da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione tra un minimo e un massimo; in tali casi l’iter logico seguito in concreto nel valutare le singole offerte è immediatamente comprensibile in quanto integra l’applicazione di puntuali criteri predeterminati e permette, così, di controllarne la logicità e la congruità (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2051/2018; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 32/2019).

In argomento, si ritiene che, in caso di gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione dell’offerta debbano essere analitici e determinati; di contro, nel caso in cui i criteri siano troppo generici per poter ricostruire le ragioni della valutazione espressa sulla singola offerta, spetta alla commissione il potere di individuare sub-criteri più stringenti, ogni volta in cui ciò si riveli necessario per assicurare la correttezza del procedimento di valutazione delle offerte; se ne evince che, in linea di principio, non sussiste a carico della stazione appaltante, un obbligo di individuazione dei sub-criteri di valutazione, ma, ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, tale obbligo sorge nel momento in cui si intenda attribuire un punteggio numerico alle offerte presentate, senza ulteriore motivazione, in assenza di macro-criteri sufficientemente specifici. In tali ipotesi, in difetto dell’individuazione di sub-criteri, i punteggi numerici attribuiti richiedono una motivazione idonea sulle valutazioni svolte, per rendere trasparente il percorso logico seguito nell’assegnazione dei punteggi (T.A.R. Veneto, n. 431/2018; T.A.R. Reggio Calabria – Catanzaro, n. 1410/2019).

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che l’onere motivazionale è stato puntualmente soddisfatto con la previsione ex ante di criteri di valutazione sufficientemente circostanziati contenuti nella lex specialis e tanto è sufficiente per reputare inconferente la doglianza scrutinata.


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