Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA NOMINA DI UN'UNICA COMMISSIONE GIUDICATRICE SE L'AFFIDAMENTO E' GOVERNATO DA UN'UNICA LEX SPECIALIS

TAR VENETO VE SENTENZA 2022

Nonostante la natura plurima della gara, così come il bando, anche la Commissione giudicatrice deve essere unica, in conformità con la ratio delle disposizioni che permettono l’accorpamento di più lotti. L’indizione di una gara suddivisa, infatti, è finalizzata anche a ridurre i costi che la S.A. deve sostenere per l’affidamento di più contratti fra loro analoghi; sarebbe, dunque, illogico moltiplicare il numero delle Commissioni giudicatrici e, con queste, le spese necessarie al loro funzionamento (nello stesso senso, recentemente, Tar Lazio, Sez. II, 30 marzo 2022, n. 3627). Peraltro, in caso di suddivisione in lotti si è in presenza di una procedura unica, disciplinata dalla medesima lex specialis... e, dunque, condotta anche dalla stessa commissione. Tale censura deve essere dichiarata inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza. [...] non potendo, quindi, ritenersi dimostrata la sussistenza di un interesse concreto e attuale a far valere i vizi rappresentati, non essendo comprovato che essi abbiano influito in modo determinante sull’esito della gara.

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