Giurisprudenza e Prassi

ESAME OFFERTE - ASSOLUTA IDENTITA' VALUTAZIONE COMMISSARI - IDENTITA' PUNTEGGI - VIOLAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Al riguardo, considera il Collegio che l’art. 6.1.1 del disciplinare è univoco nel prevedere espressamente una doppia fase di valutazione delle offerte, in primo luogo individuale e autonoma con assegnazione discrezionale dei relativi coefficienti da parte di ciascun commissario, temporalmente ma anche logicamente precedente rispetto alla successiva fase di espressione della volontà collegiale, viceversa costituita dalla mera rielaborazione algebrica delle decisioni individuali mediante la individuazione della “media dei coefficienti attribuiti” da parte di ciascun commissario e dunque nella mera espressione della loro sintesi in sede collegiale, al fine di estrapolarne un giudizio unitario della Commissione.

A giudizio del Collegio la censura circa l’identità di giudizi rileva, quindi, non ex se, ma quale idoneo principio di prova circa l’avvenuta violazione di una espressa previsione procedurale della lex specialis di gara, da ritenersi essenziale in quanto non illegittimamente volta, nell’ambito del riconosciuto ambito di discrezionalità, a sancire la responsabilità individuale dei commissari per le singole valutazioni tecniche discrezionali rese e, quindi, a garantire l’imparzialità e il buon andamento delle operazioni di gara.

Tale considerazione evidenzia altresì l’erroneità dell’appellata sentenza del TAR, che ha respinto la censura in esame senza correlarla alle deduzioni di Parte in atti (riferite al terzo motivo di ricorso) concernenti proprio la mancanza di quella contestualità e collegialità della valutazione che, anche secondo quanto dedotto da yyy., avrebbe giustificato la mancata suddivisione della valutazione nelle due fasi previste, pretendendo inoltre dalla ricorrente una non dovuta dimostrazione della erroneità delle valutazioni conseguentemente rese. Al contrario, il rilievo della questione in esame ai fini della necessaria garanzia di trasparenza e imparzialità della procedura esime il Collegio dalla puntuale verifica del minuzioso contenzioso fra le parti concernente gli errori che avrebbero caratterizzato la valutazione in esame.

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