Giurisprudenza e Prassi

EGUAGLIANZA VALUTAZIONE PUNTEGGI DA PARTE DEI COMMISSARI - NON È MOTIVO DI ILLEGITTIMITÀ (77)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Col 4° motivo (indicato in ricorso come “E”), viene fatta valere “l’illegittimità delle valutazioni effettuate dalla commissione per totale identità delle preferenze espresse da tutti i commissari, per ciascuno dei criteri da applicare e delle offerte da valutare, in quanto indice di non corretta applicazione del confronto a coppie e sintomo di eccesso di potere”.

Infatti, mentre, al fine dell’aggiudicazione, l’art. 18.2 del disciplinare specifica che “la Commissione procede all’attribuzione di un coefficiente preliminare C(a)pi definito attraverso la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie”, sulla base dei criteri di preferenza ivi indicati, invece “i commissari di gara, pur disponendo di diversi gradi di giudizio da 1 a 6 come sopra indicato per valutare i 17 criteri stabiliti dall’art. 18.1 del disciplinare, nel esaminare i diversi progetti presentati dai concorrenti e le numerose schede tecniche nonché dichiarazioni allegate, hanno sempre assegnato nella valutazione di ciascun commissario il medesimo giudizio di preferenza”; e ciò concretizzerebbe “un palese sintomo di eccesso di potere”, come ritenuto anche da TAR Lombardia - Milano, sez. I, 22 marzo 2021 n. 738.

Cioè, secondo la ricorrente, l’illegittimità del giudizio espresso dai commissari sarebbe legata alla mera circostanza di fatto che sui progetti essi avrebbero espresso “il medesimo giudizio di preferenza”.

Ma il Collegio ritiene tale censura evidentemente infondata, essendo veramente illogico sostenere che solo una valutazione differenziata avrebbe potuto essere considerata normale. Se non altro, perché ciò significherebbe limitare la discrezionalità dei singoli commissari.

Per cui il Collegio condivide l’orientamento secondo cui l’insussistenza di differenziazioni tra i punteggi attribuito dai vari commissari non costituisce “sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con concordanza di valutazioni effettuate nell’ambito di un collegio perfetto, non essendo oltretutto prevista la segretezza delle valutazioni espresse dai singoli commissari nell’ambito di detto collegio” (Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014 n. 1428; Id., 11 agosto 2017 n. 3994).

La ricorrente compara poi l’offerta di Sico con quella sua, e sostiene che sia “evidente che le proposte non sono equiparabili e non si giustifica l’attribuzione del medesimo punteggio”.

Ma, come è noto, il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio all’attività valutativa della Commissione di gara, in quanto la valutazione delle offerte, nonché l'attribuzione dei punteggi, da parte della Commissione, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a.; e ciò fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, che in questo caso il Collegio non ravvisa (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 05/08/2020 n. 4945).



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