COMMISSIONE DI GARA - REQUISITO DELLA COMPETENZA - VA INTESO IN MODO COERENTE CON LA POLIEDRICITA' DELLE COPETENZE RICHIESTE (77)
Infine, quanto alla presunta “non competenza” dei membri della Commissione di gara, la relativa censura da un lato si palesa inammissibile per genericità, mirando non tanto a fondare la presunta illegittimità degli atti impugnati, quanto piuttosto a contestare la mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio da parte del primo giudice, laddove tale mezzo istruttorio è sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre o meno la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (in termini, Cassazione civile, VI, 13 gennaio 2020, n. 326).
Quanto sopra fermo restando che va ricordato (ex multis Cons. Stato V, 11 dicembre 2017, n. 5830) che il requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto” deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis.
In ogni caso, la stessa richiesta dell’appellante di nominare un CTU al fine di meglio chiarire il contenuto tecnico degli atti di gara dà plasticamente atto di come difetti, nel caso di specie, il presupposto del sindacato demolitorio del giudice amministrativo sugli atti adottati dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità valutativa, ossia l’immediata evidenza dei vizi dedotti.
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