COSTITUZIONE FACOLTATIVA DEL CCT - RIPARTO GIURISDIZIONALE -GIUDICE ORDINARIO (215.1)
L’accordo costitutivo di CCT si situa, in via esclusiva, nell’ambito dell’autonomia privata, in quanto per l’appunto negozio giuridico ad effetti processuali, riconducibile alla fattispecie tipica dell’art. 218 del codice dei contratti pubblici e assoggettato alla disciplina specifica dettata dal legislatore al riguardo: ossia gli artt. 215 e seguenti e l’Allegato V.2 del medesimo codice, peraltro espressamente richiamati nella convenzione qui impugnata.
La natura essenzialmente privata della convenzione arbitrale comporta che la sua impugnazione non rientri nel sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, bensì in quello del giudice ordinario, dinanzi al quale potranno essere azionati i rimedi generali riconosciuti dall’ordinamento per fondare l’invalidità del contratto. Sicché quest’ultima è la sola sede ove è possibile censurare la non compromettibilità della controversia sottoposta al CCT, facendo valere la dedotta nullità della convenzione per contrasto con la norma imperativa posta dall’art. 12 c.p.a.
Del resto, allo stesso giudice ordinario è riservata in via esclusiva la cognizione sull’annullabilità del lodo contrattuale per il ristretto numero di ipotesi previsto dall’art. 808-ter, comma 2, c.p.c., tra cui l’invalidità della convenzione di arbitrato a monte, come espressamente previsto dalla stessa disciplina speciale dettata per il CCT (art. 217, comma 3): azione di annullamento del lodo che SPV ha peraltro già proposto dinanzi al Tribunale di Venezia (R.G. n. 26944/2024). l’accordo costitutivo di CCT si situa, in via esclusiva, nell’ambito dell’autonomia privata, in quanto per l’appunto negozio giuridico ad effetti processuali, riconducibile alla fattispecie tipica dell’art. 218 del codice dei contratti pubblici e assoggettato alla disciplina specifica dettata dal legislatore al riguardo: ossia gli artt. 215 e seguenti e l’Allegato V.2 del medesimo codice, peraltro espressamente richiamati nella convenzione qui impugnata.
La natura essenzialmente privata della convenzione arbitrale comporta che la sua impugnazione non rientri nel sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, bensì in quello del giudice ordinario, dinanzi al quale potranno essere azionati i rimedi generali riconosciuti dall’ordinamento per fondare l’invalidità del contratto. Sicché quest’ultima è la sola sede ove è possibile censurare la non compromettibilità della controversia sottoposta al CCT, facendo valere la dedotta nullità della convenzione per contrasto con la norma imperativa posta dall’art. 12 c.p.a.
Del resto, allo stesso giudice ordinario è riservata in via esclusiva la cognizione sull’annullabilità del lodo contrattuale per il ristretto numero di ipotesi previsto dall’art. 808-ter, comma 2, c.p.c., tra cui l’invalidità della convenzione di arbitrato a monte, come espressamente previsto dalla stessa disciplina speciale dettata per il CCT (art. 217, comma 3): azione di annullamento del lodo che SPV ha peraltro già proposto dinanzi al Tribunale di Venezia (R.G. n. 26944/2024).
Tuttavia, l’accordo costitutivo del CCT facoltativo è una convenzione arbitrale, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, assoggettata alla speciale disciplina dettata dal legislatore in materia, contenuta negli art. 215 e seguenti del d.lgs. n. 36 del 2023. È questa specifica disciplina che ammette che al CCT siano devolute decisioni, con efficacia di lodo ex art. 808-ter c.p.c., su questioni che di per sé rientrerebbero nella giurisdizione degli organi statali: si tratta di una sede alternativa alla giurisdizione, legislativamente prevista e disciplinata per i contratti pubblici. Una sede alternativa che implica una volontaria rinuncia alla giurisdizione idonea ad operare – ma la questione è comunque rimessa al giudice ordinario – anche laddove la controversia sia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il carattere speciale, e quindi derogatorio, della disciplina sui CCT rispetto all’art. 12 c.p.a.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui


