COMPEPNSO COMPONENTI CCT: SI UTILIZZA IL D.M. 12/2022 (215)
La ratio della legge istitutiva del CCT è infatti quella di prevedere la costituzione di un organo consultivo che affianchi l'amministrazione nella conduzione dell'appalto, durante l'intero corso di svolgimento dei lavori, fornendo una "rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso" (art. 6, comma 1, del D.L. n. 76/2020). Pertanto, i criteri preposti alla determinazione del compenso non possono che riferirsi alla complessiva ed integrale attività che il Collegio è chiamato a svolgere durante tutto l'iter dell'appalto, non essendo ipotizzabile che il compenso venga liquidato, nella stessa misura, sia quando il Collegio affianchi l'amministrazione durante lo svolgimento dell'intero rapporto contrattuale, sia quando esso abbia limitato la propria attività al compimento di alcuni singoli atti, come è avvenuto nel caso di specie, in cui il rapporto d'appalto è stato anticipatamente risolto, proprio anche in ragione del parere espresso dal CCT.
Oltretutto, l'art. 6 comma 7 del D.L. n. 76/2020 prevede che il compenso dei componenti del CCT sia proporzionato, tra l'altro, "al valore dell'opera"; tale parametro è contemplato, altresì, dai criteri di determinazione della parte fissa del compenso, previsti sia dalle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sia dal D.M. n. 12/2022.
Dunque, il limite massimo dello 0,5 dell'appalto, previsto per la determinazione del compenso, va applicato non già al valore contrattuale, bensì al valore delle opere effettivamente eseguite
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