Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER COLLEGAMENTO SOSTANZIALE BASATA SU INDICI PLURALI, CONCORDANTI E PROBABILISTICI (80.5)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza
2024
È legittima l'esclusione del concorrente per collegamento sostanziale qualora emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali legami familiari tra i soci, medesime modalità di redazione formale delle offerte, emissione contestuale delle garanzie provvisorie e delle marche da bollo, nonché il ricorso al medesimo consulente tecnico per la preparazione della gara, tali da configurare un unico centro decisionale.
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