Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO COLLUSIVO TRA LE DUE IMPRESE – NECESSARIA PROVA DOCUMENTALE – ADEGUATA VALUTAZIONE PA

ANAC DELIBERA 2022

Al fine di poter ritenere esistente l'accordo tra le imprese volto ad alterare la concorrenza, in mancanza della prova documentale, la Stazione appaltante è tenuta a raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti sintomatici dell'esistenza dell'infrazione e che questa costituisca una restrizione della concorrenza. In particolare, l'esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, rappresentino, in mancanza di un'altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza; al contempo, e onere delle parti fornire spiegazioni di come gli indizi raccolti debbano essere interpretati alla luce di intenti non collusivi; la Stazione appaltante è tenuta a valutare, previa instaurazione del contraddittorio, se gli elementi emersi (rivelazione dell'assenza della cauzione provvisoria e la sua mancata produzione all'esito del soccorso istruttorio) siano sufficientemente chiari, precisi e concordanti, tali da costituire un mezzo probatorio adeguato a comprovare l'esistenza di un accordo illecito tra le due imprese volto ad alterare la concorrenza e se non vi siano altre spiegazioni plausibili, razionali o logiche dei comportamenti dagli stessi assunti nel corso della procedura. A tal fine, nel richiamare le valutazioni sulla rivelazione effettuata dall'impresa M., si rappresenta che la mancata produzione della cauzione provvisoria a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio potrebbe discendere tanto dall'intenzione di favorire l'operatore economico D. S.r.l. quanto dalla mancata costituzione della cauzione prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e, pertanto, dall'impossibilità materiale di produrla. Peraltro, atteso che il soccorso istruttorio è stato attivato dopo che il Seggio di gara aveva stilato la graduatoria provvisoria - nella quale l'impresa . si era collocata al terzo posto - la mancata produzione della cauzione, quand' anche costituita, non appare costituire un comportamento illogico o irrazionale: la sua allegazione non avrebbe, infatti, determinato un diverso esito della procedura, favorevole per l'impresa.

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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
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