PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ANALOGHI - LA DISCIPLINA APPLICABILE E' QUELLA DELLA PRIMA GARA (158)
La procedura deve ritenersi disciplinata dalla normativa vigente al tempo della pubblicazione del bando, anche nel caso di procedura negoziata per lavori o servizi analoghi, sul presupposto, da un lato, che sia il bando l'atto di avvio della procedure e, dall'altro, che la lex specialis di gara non può essere modificata da sopravvenienze normative, nel rispetto dei principi di certezza, trasparenza e par condicio tra i concorrenti (sul principio tempus regit actum nelle procedure di gara, si vedano: Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25/02/2014, n. 9; Cons. Stato, sez. V, 23/06/2010, n. 3964; Cons. Stato, sez. V, 12/05/2017, n. 2222; Cons. Stato, sez. V, 31/07/2019, n. 5431; TAR Lazio, sez. II, 30/04/2020, n. 4529).
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