Giurisprudenza e Prassi

CONTRASTO FRA NORME DEL CODICE E NORME DEGLI ALLEGATI: SI APPLICA IL CRITERIO DI SPECIALITA' (103)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Il contrasto tra norme inserite nel codice e norme presenti negli allegati non si risolve in base al principio di gerarchia in quanto entrambe le disposizioni hanno valore di fonte primaria (la categoria delle “norme integrative”, prospettata dalla difesa della controinteressata, non è infatti contemplata nel sistema delle fonti del diritto se non con riguardo ai procedimenti che si svolgono dinanzi alla Corte costituzionale): gli allegati, in altre parole, fanno parte integrante del codice dei contratti e, con le disposizioni in esso direttamente inserite dall’art. 1 all’art. 229, costituiscono un unico corpo normativo, si ripete, di livello primario.

Dunque, come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, anche le disposizioni di cui agli allegati sono dotate di “forza codicistica”.

Nel vigore del precedente regime normativo (quello ossia antecedente al correttivo e sostanzialmente vigente al momento della adozione delle regole della presente gara), il contrasto stesso tra l'art. 103 e allegato II.12 deve essere risolto mediante ricorso ai comuni criteri di composizione delle antinomie normative ossia della gerarchia nelle fonti del diritto, della competenza tra diversi organi legislativi (es. tra Stato e regioni), quello cronologico (lex posterior derogat priori) e, infine, quello della specialità (lex posterior generalis non derogat priori speciali).

Esclusi i primi tre criteri in quanto le disposizioni in contrasto fanno parte dello spesso corpo normativo (ossia il codice dei contratti) residua pertanto quello della specialità.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)